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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. 821

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-1-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 103 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
coltivazioni in ambiente protetto;
produzione delle sementi per colture ortive e floreali;
geopedologia;
ovinicoltura;
tecnica delle colture irrigue.
Lo stesso elenco è modificato nel senso che gli insegnamenti di tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica), ecologia e chimica e tecnologia degli alimenti (semestrale) mutano rispettivamente la denominazione in quella di tecnica della bonifica e dell'irrigazione, ecologia rurale, tecnologie alimentari ed inoltre gli insegnamenti di olivicoltura, bachicoltura e apicoltura, sociologia rurale, economia montana forestale, storia dell'agricoltura, politica agraria comparata, cooperazione agricola, entomologia forestale acarologia, chimica delle fermentazioni, meccanica dell'agricoltura, chimica biologica, metodologia statistica in agricoltura, propagazione delle piante e tecnica vivaistica, metodologia sperimentale agraria, viabilità rurale, passano da semestrali ad annuali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1978 Registro n. 130 Istruzione, foglio n. 154

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 103 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
coltivazioni in ambiente protetto;
produzione delle sementi per colture ortive e floreali;
geopedologia;
ovinicoltura;
tecnica delle colture irrigue.
Lo stesso elenco è modificato nel senso che gli insegnamenti di tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica), ecologia e chimica e tecnologia degli alimenti (semestrale) mutano rispettivamente la denominazione in quella di tecnica della bonifica e dell'irrigazione, ecologia rurale, tecnologie alimentari ed inoltre gli insegnamenti di olivicoltura, bachicoltura e apicoltura, sociologia rurale, economia montana forestale, storia dell'agricoltura, politica agraria comparata, cooperazione agricola, entomologia forestale acarologia, chimica delle fermentazioni, meccanica dell'agricoltura, chimica biologica, metodologia statistica in agricoltura, propagazione delle piante e tecnica vivaistica, metodologia sperimentale agraria, viabilità rurale, passano da semestrali ad annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1978

Registro n. 130 Istruzione, foglio n. 154