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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 632

Costituzione di un centro residenziale presso l'Università degli studi della Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1979)
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Testo in vigore dal:  5-11-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visti gli articoli 1, 11 e 15 della legge 12 marzo 1968, n. 442, con i quali, considerato il carattere residenziale della Università degli studi della Calabria, è prevista la realizzazione di un centro residenziale, dotato delle necessarie attrezzature, ricreative, associative e sanitarie, destinato ad accogliere il personale insegnante e non insegnante, al quale incombe l'obbligo della stabile residenza in sede, nonché una quota non inferiore al 70% degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione;
Visti gli articoli 2, 13, 14 e 15 dello statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, n. 1329;

Visto

il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Art. 1



Presso l'Università degli studi della Calabria è costituito il centro residenziale.
Esso è destinato ad accogliere il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università stessa, nonché una quota non inferiore al 70% degli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione, limitatamente alla durata dei corsi, e pertanto è dotato delle necessarie strutture residenziali, educative, sportive, ricreative, associative e sanitarie.
La permanenza degli studenti presso il centro residenziale sarà limitata al periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 luglio dell'anno successivo.