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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. 452

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-9-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 353, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un centro interfacoltà di misure.
Centro interfacoltà di misure
Art. 354. - Il centro interfacoltà di misure ha il fine di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca dell'Università di Parma, le strumentazioni di misura di cui esso dispone, nonché di promuovere la conoscenza e l'impiego di nuove metodiche di misura.
Art. 355. - Sono organi del centro:
a) il direttore;
b) il consiglio direttivo.
Il direttore del centro è nominato dal rettore su proposta del consiglio direttivo fra i professori di ruolo dell'Università.
Il consiglio direttivo è composto da due rappresentanti di ciascuna facoltà scientifica scelti fra i docenti delle facoltà che intendono avvalersi del centro.
Art. 356. - Il direttore ed il consiglio direttivo durano in carica un triennio.
Art. 357. - Mediante apposita convenzione, il centro può fornire prestazioni a pagamento, su commissioni di istituti appartenenti ad altre Università, di pubblica amministrazione e privata, nell'osservanza delle norme approvate dal regolamento del centro.
Art. 358. - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, previo parere del senato accademico e dei consigli delle facoltà interessate. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.
Art. 359. - Il centro fruisce di una dotazione annua stabilita dal consiglio di amministrazione ogni biennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1978

LEONE PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978

Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 144