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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. 131

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, n. 597, 29 settembre 1973, n. 598, 29 settembre 1973, n. 600, 29 settembre 1973, n. 601, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, lo accertamento delle imposte sul reddito e la disciplina delle agevolazioni tributarie.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  28-4-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente d" lega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, è sostituito dal seguente:
"Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti; nell'elenco debbono essere inclusi gli imprenditori e le società, nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno precedente. Per ciascun cliente si deve indicare nell'elenco la ditta, la denominazione o la ragione sociale, nonché il domicilio la residenza o la sede e per i clienti domiciliati all'estero l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato.
Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse e registrate comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21, ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell'art. 8, di quelle relative alle operazioni di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 22 e di quelle emesse dai distributori di carburante e dalle agenzie di viaggio e turismo. I cessionari o committenti che acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio di una impresa e le società hanno l'obbligo di comunicare al soggetto obbligato ad emettere la fattura la loro qualità di imprenditori ed ogni altro elemento necessario ai fini della compilazione dell'elenco".