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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978, n. 97

Modificazione all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e delle modificazioni successive, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-4-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico


Il terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, è sostituito con il seguente:
"Partecipano alle adunanze con diritto di voto, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di questo Comitato".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1978

LEONE ANDREOTTI - ANTONIOZZI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978

Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 11