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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1140

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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Testo in vigore dal: 21-4-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato  con  regio
decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
proposte, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,  per  i  motivi
esposti nelle deliberazioni degli organi accademici  dell'Universita'
di Genova  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
       Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
    Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Genova,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
      All'art.   155,   relativo   all'elenco   delle    scuole    di
specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
        la   scuola   di   specializzazione   in   anestesiologia   e
rianimazione  muta  la  denominazione  in   quella   di   scuola   di
specializzazione in anestesia e rianimazione; 
        la  scuola  di  specializzazione  in  otorinolaringoiatria  e
patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di  scuola
di specializzazione in otorinolaringoiatria. 
      Gli   articoli   196   e   200,   relativi   alla   scuola   di
specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
che  muta  la  denominazione  in  scuola   di   specializzazione   in
otorinolaringoiatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
  Art. 196. - Presso l'istituto di clinica  otorinolaringoiatrica  e'
istituita la scuola di specializzazione in  otorinolaringoiatria  che
ha lo scopo di  conferire  la  necessaria  competenza  a  coloro  che
vogliono dedicarsi all'esercizio di questa branca della medicina. 
  Art. 200. - Il numero degli allievi iscrivibile e' di ventuno,  per
l'intero corso di studi. 
  L'art. 216, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia,
e' abrogato e sostituito dal seguente: 
  Art. 216. - La scuola ha la durata di quattro anni. 
  Gli articoli 220,  221  e  222,  relativi  alla  stessa  scuola  di
specializzazione in neurologia, sono soppressi,  con  il  conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi. 
  Gli articoli 251 e 252, concernenti la scuola  di  specializzazione
in oncologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
  Art. 251. - Presso la cattedra di oncologia e' istituita la  scuola
di specializzazione  in  oncologia  che  ha  lo  scopo  di  conferire
adeguata competenza teorica e  pratica  ai  laureati  in  medicina  e
chirurgia ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione. 
  La direzione della scuola e' affidata  al  professore  di  ruolo  o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 252. - Il numero complessivo  degli  specializzandi,  in  ogni
caso, non puo' superare i sessanta. 
  Gli articoli 255,  256  e  257,  relativi  alla  stessa  scuola  di
specializzazione in oncologia,  sono  abrogati,  con  il  conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi. 
  Gli  articoli  da   258   a   276,   riguardanti   la   scuola   di
specializzazione  in  anestesiologia  e  rianimazione,  che  muta  la
denominazione  in  scuola  di   specializzazione   in   anestesia   e
rianimazione,  sono  soppressi  e  sostituiti  dai  seguenti  con  il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. 
  Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione 
  Art.  258.  -  La  scuola  di  specializzazione  in   anestesia   e
rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e conferisce
il diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione. 
  Art. 259. - La durata del corso di studi e' di tre anni. 
  Art. 260. - Il numero  massimo  degli  allievi  iscrivibili  e'  di
sessanta complessivamente per l'intero corso degli studi. 
  Art. 261. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 
      biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 
      farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 
      fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 
      fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 
      anestesiologia I; 
      tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 
      aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 
      esercitazioni pratiche. 
    2° Anno: 
      anestesiologia II; 
      terapia antalgica; 
      rianimazione I; 
      esercitazioni pratiche. 
    3° Anno: 
      rianimazione II; 
      tecniche speciali di anestesia; 
      tecniche speciali di rianimazione; 
      indagini diagnostiche attinenti alle specialita'; 
      esercitazioni pratiche. 
  Art. 262.  -  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni
pratiche e' obbligatoria. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a  sostenere  le  prove
d'esame. 
  Art. 263. - Per  le  materie  a  corso  pluriennale  l'esame  sara'
sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Art. 264. - Al termine del corso di studi per il conseguimento  del
diploma  di  specializzazione  in  anestesia   e   rianimazione   gli
interessati dovranno superare l'esame di  diploma  consistente  nella
discussione di una dissertazione scritta su  un  argomento  attinente
alla specializzazione. 
  Gli  articoli  296,  297   e   298,   relativi   alla   scuola   di
specializzazione in igiene e medicina  preventiva,  sono  abrogati  e
sostituiti  dai  seguenti,  con  il  conseguente  spostamento   della
numerazione degli articoli successivi. 
  Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva 
  Art. 296. - La scuola di  specializzazione  in  igiene  e  medicina
preventiva ha sede  presso  l'istituto  di  igiene  e  conferisce  il
diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva. 
  Art. 297. - La durata del corso di studi e' di quattro anni. 
  Il  numero  massimo   di   allievi   iscrivibili   e'   di   trenta
complessivamente per l'intero corso degli studi. 
  Art. 298. - Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito
da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente: 
    a) sanita' pubblica; 
    b) igiene e tecnica ospedaliera; 
    c) igiene del lavoro; 
    d) igiene e medicina scolastica; 
    e) laboratorio. 
  Art. 299. - Il piano degli studi e' il seguente: 
 
  PRIMO BIENNIO 
 
  1° Anno: 
    metodologia statistica e biometria; 
    educazione sanitaria; 
    psicologia; 
    microbiologia ed immunologia I; 
    parassitologia; 
    epidemiologia generale e metodologia; 
    profilassi generale; 
    sociologia medica ed antropologia culturale; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
  2° Anno: 
    microbiologia ed immunologia II; 
    patologia e clinica delle malattie infettive; 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I; 
    patologia e clinica delle malattie non  infettive  di  importanza
sociale; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale I; 
    demografia e statistica sanitaria; 
    legislazione e programmazione sanitaria; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
 
    SECONDO BIENNIO 
 
  a) Orientamento di sanita' pubblica 
                              3° Anno: 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale II; 
    igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; 
    igiene degli alimenti e della nutrizione; 
    igiene dell'eta' evolutiva; 
    igiene del lavoro; 
    igiene ed assistenza dell'anziano; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
  4° Anno: 
    igiene edilizia e dell'aggregato urbano; 
    igiene ospedaliera; 
    organizzazione del territorio e programmazione sanitaria; 
    medicina di comunita'; 
    economia sanitaria; 
    elementi di diritto amministrativo; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
  b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera 
                              3° Anno: 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale II; 
    igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; 
    igiene e tecnica delle costruzioni  ospedaliere;  arredamenti  ed
impianti tecnologici; 
    igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera; 
    organizzazione e funzionamento degli ospedali I; 
    elementi di diritto e legislazione ospedaliera; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
  4° Anno: 
    organizzazione e funzionamento degli ospedali II; 
    compiti ed attribuzione della direzione sanitaria; 
    formazione professionale e compiti del personale ospedaliero; 
    programmazione ospedaliera e medicina di comunita'; 
    assistenza psichiatrica; 
    aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo; 
    aspetti economici della gestione ospedaliera; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
  c) Orientamento di igiene del lavoro 
                              3° Anno: 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale II; 
    igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; 
    epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro; 
    tecnica ed economia degli impianti industriali; 
    tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; 
    elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; 
    igiene dell'ambiente di lavoro I; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
  4° Anno: 
    igiene dell'ambiente di lavoro II; 
    elementi di diritto e legislazione del lavoro; 
    psicologia del lavoro; 
    prevenzione degli infortuni; 
    politica del territorio ed insediamenti industriali; 
    igiene del lavoro e medicina di comunita'; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
  d) Orientamento di igiene e medicina scolastica 
                              3° Anno: 
3° Anno: 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza  sociale  II;  igiene  dell'ambiente   fisico   e   difesa
ecologica; 
    clinica delle malattie dell'eta' evolutiva; 
    epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' evolutiva; 
    igiene degli alimenti e della nutrizione; 
    auxologia normale e patologica; 
    psicologia dell'eta' evolutiva; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
  4° Anno: 
    servizi di medicina scolastica; 
    edilizia ed arredamento scolastico; 
    elementi di pedagogia; 
    assistenza parascolastica; 
    educazione sanitaria nella scuola; 
    legislazione scolastica; 
    igiene mentale; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
  e) Orientamento di laboratorio 
                              3° Anno: 
    epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; 
    epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale II; 
    igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; 
    metodi   e    dosaggi    fisico-chimici    per    il    controllo
dell'inquinamento ambientale I; 
    metodi e dosaggi biologici per  il  controllo,  dell'inquinamento
ambientale; 
    strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I; 
    microscopia applicata all'igiene; 
    elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; 
    accertamento diagnostico delle malattie infettive e  parassitarie
I; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
  4° Anno: 
    metodi   e    dosaggi    fisico-chimici    per    il    controllo
dell'inquinamento ambientale II; 
    accertamento diagnostico delle malattie infettive e  parassitarie
II; 
    strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti; 
    elementi di informatica; 
    un insegnamento complementare a scelta. 
  Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale
verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti. 
  Materie complementari: 
    automazione del sistema ospedaliero; 
    biochimica applicata; 
    climatologia; 
    diritto sanitario internazionale; 
    elementi di medicina legale; 
    genetica umana; 
    geologia applicata all'igiene; 
    idrologia; 
    igiene dei climi tropicali; 
    igiene dei trasporti; 
    igiene militare; 
    igiene rurale; 
    istituzioni di matematiche; 
    micologia; 
    radioprotezionistica. 
  A giudizio della scuola possono essere indicati come  complementari
anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei  corsi  di  laurea
dell'Ateneo. 
  I corsi  saranno  integrati  da  un  tirocinio  pratico  di  durata
comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi  durante  il  secondo
biennio. 
  Art. 300.  -  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni
pratiche  e'  obbligatoria.  Gli  allievi  che  non   conseguono   le
attestazioni di frequenza sul relativo libretto non  potranno  essere
ammessi a sostenere le prove d'esame. 
  Gli  articoli  403,  404   e   406,   relativi   alla   scuola   di
perfezionamento in chirurgia oculare che  muta  la  denominazione  in
scuola di specializzazione in chirurgia oculare, vengono soppressi  e
sostituiti dai seguenti: 
 
  Scuola di specializzazione in chirurgia oculare 
  Art. 403. - Presso l'istituto di clinica oculistica e' istituita la
scuola di specializzazione in chirurgia oculare. Essa ha lo scopo  di
consentire un ulteriore approfondimento pratico e teorico ai laureati
in medicina e chirurgia che, avendo gia' conseguito il diploma presso
la  scuola  di  specializzazione  in  clinica  oculistica  oppure  in
oftalmologia,  desiderino  conseguire   la   specializzazione   nella
chirurgia oculare. 
  Direttore della scuola e' il professore titolare della cattedra  di
clinica oculistica. 
  Art. 404. - Il corso ha la durata di tre anni e  l'insegnamento  ha
carattere teorico, pratico e dimostrativo. 
  Gli insegnamenti riguardano sia l'anestesia del paziente e  le  sue
complicanze, sia la tecnologia  degli  strumenti  operatori,  sia  la
tecnica operatoria specialistica, sia il trattamento e la prevenzione
delle complicanze pre e post operatorie. 
  E' facolta' della scuola  di  invitare  cultori,  anche  stranieri,
della materia a tenere conferenze e seminari su particolari settori. 
  Art. 406. - Il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di dieci
per l'intero corso di studi. 
  Gli articoli 407,  408  e  409,  relativi  alla  stessa  scuola  di
specializzazione  in  chirurgia  oculare,  sono  soppressi,  con   il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1978 
  Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 94