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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1117

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  24-3-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 217, sesto comma, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in 15 (quindici) per ogni anno di corso.
L'art. 223, quarto comma relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica è soppresso e sostituito dal seguente:
"Il numero degli iscritti è stabilito in venti per l'intero corso e nel novero dei posti non sono considerati gli iscritti al fuori corso".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977

Registro n. 146 Istruzione, foglio n. 321