stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1116

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  23-3-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 13 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
istituto di diritto del lavoro e scienze sociali;
istituto di storia moderna e contemporanea;
istituto di studi politici.
Nello stesso elenco l'istituto di diritto internazionale e di scienze politiche muta la denominazione in quella di istituto di diritto internazionale.
Nello stesso articolo, la prima frase del secondo comma è abrogata e sostituita dalla seguente:
"Ciascun istituto è diretto da un professore ufficiale della facoltà che sarà designato per un triennio dal consiglio della facoltà".
Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
analisi chimico-farmaceutica strumentale;
biologia molecolare;
chimica analitica;
chimica analitica clinica;
chimica biofarmaceutica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica macromolecolare (semestrale);
enzimologia;
farmacia industriale;
fitochimica (semestrale);
idrologia (semestrale);
impianti per laboratori galenici;
microbiologia;
scienza dell'alimentazione;
statistica (semestrale);
tecnologie chimico-farmaceutiche.
Nello stesso articolo il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro insegnamenti complementari se a corso annuale, in cinque almeno, se due di essi sono a corso semestrale ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo anno ed il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata dalla facoltà".
Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
biofisica (semestrale);
biologia molecolare*;
chimica analitica*;
chimica analitica clinica*;
chimica biofarmaceutica*;
chimica dei composti eterociclici*;
chimica macromolecolare (semestrale)*;
enzimologia*;
fitochimica* (semestrale);
impianti per laboratori galenici*;
stereochimica (semestrale);
statistica* (semestrale).
Nello stesso articolo il terzo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno due insegnamenti complementari se a corso annuale, in tre almeno se due di essi sono a corso semestrale".
Art. 266 - il quinto comma, relativo al numero complessivo degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali per ortottiste, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero complessivo delle iscritte alla scuola non può essere superiore a venti (dieci per anno)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1978 Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 178

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 13 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
istituto di diritto del lavoro e scienze sociali;
istituto di storia moderna e contemporanea;
istituto di studi politici.
Nello stesso elenco l'istituto di diritto internazionale e di scienze politiche muta la denominazione in quella di istituto di diritto internazionale.
Nello stesso articolo, la prima frase del secondo comma è abrogata e sostituita dalla seguente:
"Ciascun istituto è diretto da un professore ufficiale della facoltà che sarà designato per un triennio dal consiglio della facoltà".
Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
analisi chimico-farmaceutica strumentale;
biologia molecolare;
chimica analitica;
chimica analitica clinica;
chimica biofarmaceutica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica macromolecolare (semestrale);
enzimologia;
farmacia industriale;
fitochimica (semestrale);
idrologia (semestrale);
impianti per laboratori galenici;
microbiologia;
scienza dell'alimentazione;
statistica (semestrale);
tecnologie chimico-farmaceutiche.
Nello stesso articolo il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro insegnamenti complementari se a corso annuale, in cinque almeno, se due di essi sono a corso semestrale ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo anno ed il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata dalla facoltà".
Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
biofisica (semestrale);
biologia molecolare*;
chimica analitica*;
chimica analitica clinica*;
chimica biofarmaceutica*;
chimica dei composti eterociclici*;
chimica macromolecolare (semestrale)*;
enzimologia*;
fitochimica* (semestrale);
impianti per laboratori galenici*;
stereochimica (semestrale);
statistica* (semestrale).
Nello stesso articolo il terzo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno due insegnamenti complementari se a corso annuale, in tre almeno se due di essi sono a corso semestrale".
Art. 266 - il quinto comma, relativo al numero complessivo degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali per ortottiste, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero complessivo delle iscritte alla scuola non può essere superiore a venti (dieci per anno)".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1978

Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 178