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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 936

Misure fiscali urgenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38 (in G.U. 27/02/1978, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1978)
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Testo in vigore dal: 28-2-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
fiscali urgenti;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri   per   l'interno,  per  il  bilancio  e  la  programmazione
economica, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Fino  al  31  dicembre  1980  l'aliquota  della  imposta locale sui
redditi  e'  stabilita nella misura unica del 15%. ((Fino alla stessa
data  il  gettito  dell'imposta  rimane  acquisito  al bilancio dello
Stato.))
  Alla   applicazione   dell'imposta  si  procede  sulla  base  della
dichiarazione  dei redditi anche per i redditi dominicali dei terreni
e  per i redditi agrari. Nel quinto comma dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono soppresse
le parole "per anno solare".
  I possessori di soli redditi fondiari per importo complessivo annuo
non  superiore  a  lire  360 mila sono esenti dall'imposta locale sui
redditi.  Le  persone  fisiche non obbligate alla tenuta di scritture
contabili,  che  possiedono  soltanto  redditi  fondiari  per importo
complessivo  non  superiore  ad  annue  lire 360 mila, sono esonerate
dalla dichiarazione annuale.
  Agli  effetti  del  comma precedente non si tiene conto dei redditi
esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.