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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 599

Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal:  28-2-1978
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Art. 4

Base imponibile


Nei confronti delle persone fisiche e delle società semplici l'imposta si applica sull'ammontare dei singoli redditi determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando questa non è applicata, con i criteri previsti per la determinazione dei singoli redditi ai fini dell'imposta medesima.
Nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice l'imposta si applica sull'ammontare del reddito determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando questa non è applicata, con i criteri previsti per la determinazione del reddito stesso.
Nei confronti dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica sull'ammontare del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando questa non è applicata, con i criteri previsti per la determinazione del predetto reddito complessivo, escludendo in ogni caso le deduzioni di cui all'art. 17 del detto decreto.
Per i soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 2 del decreto indicato nel precedente comma, l'imposta si applica sull'ammontare dei singoli redditi, determinati secondo le disposizioni del titolo IV del detto decreto.
Per i redditi fondiari l'imposta è applicata separatamente
((...))
anche nei confronti dei soggetti indicati nel secondo e nel terzo comma.
Nella determinazione dell'imponibile ai sensi dei precedenti commi si tiene conto soltanto dei redditi prodotti nel territorio dello Stato.