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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 918

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-1-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 288, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, è modificato nel senso che possono iscriversi anche i laureati in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.
Gli articoli 346, 347, 349 e 350, relativi al corso di specializzazione in radioprotezione e tecniche radioisotopiche che muta la denominazione in quella di fisica sanitaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Corso di specializzazione in fisica sanitaria

Art. 346. - Il corso di specializzazione in fisica sanitaria è organizzato dall'Istituto di fisica dell'Università di Bologna ed è distinto in due indirizzi:
1) protezione contro le radiazioni;
2) metodiche della fisica applicate al campo medico.
Art. 347. - Saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria ed agraria. Una commissione composta da quattro docenti del corso e presieduta dal direttore del corso deciderà per l'ammissione sulla base dei titoli presentati dai candidati.
Art. 349. - La durata del corso è annuale. Gli insegnamenti sono riportati nell'elenco 1 e 2, rispettivamente per il primo e secondo indirizzo. Gli insegnamenti effettivamente impartiti e il numero dei posti disponibili vengono resi noti anno per anno con pubblico bando: su proposta del c.c.d.l. in fisica e con l'approvazione del c.d.f. di scienze.
Tutti i corsi sono accompagnati da esercitazioni.
Vengono inoltre tenuti corsi monografici, conferenze e seminari.
Lo studente deve seguire non meno di otto corsi di cui almeno quattro sono obbligatori gli altri sono scelti dall'allievo, la scelta deve essere motivata sulla base degli interessi culturali e degli studi precedentemente effettuati, e approvata dal collegio dei docenti.
Elenco 1 (protezione contro le radiazioni):
1) elementi di matematica o statistica;
2) fisica nucleare e tecniche di misura delle radiazioni;
3) effetti chimici delle radiazioni e chimica dei radioisotopi;
4) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
5) dosimetria delle radiazioni;
6) principi della radioprotezione;
7) radioprotezione operativa in campo nucleare;
8) radioprotezione operativa in campo ospedaliero;
9) legislazione di radioprotezione;
10) protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
Elenco 2 (metodiche della fisica applicata al campo medico):
1) elementi di matematica e statistica;
2) fisica nucleare e tecniche di misura delle radiazioni;
3) effetti chimici delle radiazioni e chimica dei radioisotopi;
4) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
5) dosimetria delle radiazioni;
6) principi della radioprotezione;
7) radioprotezione operativa in campo ospedaliero;
8) aspetti fisici della radiodiagnostica e radioterapia;
9) aspetti fisici della medicina nucleare;
10) elettronica applicata al campo biomedico;
11) metodiche fisiche impiegate in medicina;
12) impiego dei calcolatori in campo biomedico;
13) cinetica dei tracciati radioattivi nell'organismo.
Art. 350. - Alla fine del corso a coloro che avranno frequentato le lezioni e le esercitazioni pratiche verrà rilasciato un certificato di frequenza.
A coloro che avranno superato tutti gli otto esami relativi ai corsi segnati verrà rilasciato un certificato di frequenza e profitto.
Il voto finale è espresso sulla base della media dei voti riportati nei singoli esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977

Registro n. 140, Istruzione, foglio n. 306