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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1977, n. 914

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, concernente disciplina dell'imposta di registro e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernente disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  23-12-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, concernente disciplina dell'imposta di registro e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernente disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Il secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:
"Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma è controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni".