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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977, n. 820

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-12-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuito dall'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 189, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia, è abrogato e sostituito dal seguente:
Insegnamenti complementari:
Alla destra di ogni insegnamento è indicato tra parentesi l'anno di corso a partire dal quale può essere sostenuto il relativo esame:
1) chimica fisica (II);
2) chimica bromatologica (III);
3) biochimica applicata (III);
4) fisiologia vegetale (I);
5) biologia e zoologia generale (I);
6) igiene (I);
7) mineralogia (I);
8) scienza dell'alimentazione (III);
9) chimica farmaceutica applicata (III);
10) istituzioni di matematica (I);
11) idrologia chimica (II);
12) analisi chimica-tossicologica (III);
13) farmacotecnica galenica (IV);
14) microbiologia farmaceutica (III);
15) saggi e dosaggi farmacologici (III);
16) fitofarmacia (III);
17) metodi fisici in chimica organica (III);
18) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci (IV);
19) impianti dell'industria farmaceutica (IV);
20) chimica e tecnologia dei prodotti dietetici (IV);
21) chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici (IV);
22) tossicologia (III);
23) farmacognosia (II);
24) patologia generale (III);
25) chemioterapia (III);
26) farmacologia applicata (IV);
27) statistica e biometria (II);
28) chimica delle fermentazioni (III);
29) chimica dei composti eterociclici (III);
30) biologia molecolare (II);
31) enzimologia (III).
Gli articoli 190, 191, 192, 193 e 194 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 190. - Agli insegnamenti di analisi chimica-tossicologica, chimica biologica, chimica bromatologica, chimica farmaceutica applicata, farmacologia e farmacognosiafisiologia generale, igiene, laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci, metodi fisici in chimica organica, saggi e dosaggi farmacologici, tecnica e legislazione farmaceutica sono annessi corsi di esercitazioni sperimentali.
Art. 191. - L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame al termine di ogni anno e quello triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa ugualmente un esame al termine di ciascun anno di corso.
Gli studenti non possono essere iscritti al terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica.
Gli studenti non possono sostenere:
a) l'esame del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica;
b) gli esami del secondo e terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica e, rispettivamente, gli esami del primo corso e del secondo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica;
c) l'esame di chimica organica se non hanno superato gli esami di chimica generale e inorganica e di fisica;
d) gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica;
e) l'esame di fisiologia generale se non hanno superato gli esami di anatomia umana e di chimica biologica;
f) l'esame di farmacologia e farmacognosia se non hanno superato l'esame di fisiologia generale;
g) l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica se non hanno superato gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica I e II.
Art. 192. - Per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia lo studente, durante il quadriennio, deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari da lui scelti. Deve aver compiuto nel terzo o quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata il cui nominativo notificherà all'inizio alla segreteria della facoltà. L'inizio ed il termine della pratica devono risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia presso la quale lo studente l'ha esercitata. Tali dichiarazioni devono essere redatte in carta bollata e debitamente legalizzate.
Art. 193. - L'esame di laurea in farmacia consta di due parti:
a) l'esposizione e la discussione orale di un argomento sorteggiato dal candidato in precedenza avente per oggetto temi interdisciplinari di interesse generale, così da poter valutare la cultura generale del candidato nonché la sua capacità di sintesi;
b) la discussione di una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, svolta personalmente dal candidato nell'ambito degli insegnamenti seguiti su argomento concordato dal candidato stesso con il professore della disciplina cui si riferisce.
La dissertazione deve presentarsi in segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, insieme al titolo dell'argomento della discussione orale.
Art. 194. - I laureati in chimica sono ammessi al terzo anno.
I laureati in scienze biologiche, scienze naturali, in scienze agrarie, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria ed i diplomati in farmacia sono ammessi al secondo anno a meno che abbiano frequentato in tutto o in parte i corsi pluriennali ottenendo la relativa attestazione di frequenza.
Tanto i laureati che i diplomati di cui al comma precedente hanno l'obbligo di uniformarsi ai dettami contenuti nel presente statuto circa la frequenza e gli esami di profitto inerenti agli insegnamenti fondamentali e complementari prescritti per l'ammissione all'esame di laurea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1977 Registro n. 125 Istruzione, foglio n. 31

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuito dall'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 189, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia, è abrogato e sostituito dal seguente:
Insegnamenti complementari:
Alla destra di ogni insegnamento è indicato tra parentesi l'anno di corso a partire dal quale può essere sostenuto il relativo esame:
1) chimica fisica (II);
2) chimica bromatologica (III);
3) biochimica applicata (III);
4) fisiologia vegetale (I);
5) biologia e zoologia generale (I);
6) igiene (I);
7) mineralogia (I);
8) scienza dell'alimentazione (III);
9) chimica farmaceutica applicata (III);
10) istituzioni di matematica (I);
11) idrologia chimica (II);
12) analisi chimica-tossicologica (III);
13) farmacotecnica galenica (IV);
14) microbiologia farmaceutica (III);
15) saggi e dosaggi farmacologici (III);
16) fitofarmacia (III);
17) metodi fisici in chimica organica (III);
18) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci (IV);
19) impianti dell'industria farmaceutica (IV);
20) chimica e tecnologia dei prodotti dietetici (IV);
21) chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici (IV);
22) tossicologia (III);
23) farmacognosia (II);
24) patologia generale (III);
25) chemioterapia (III);
26) farmacologia applicata (IV);
27) statistica e biometria (II);
28) chimica delle fermentazioni (III);
29) chimica dei composti eterociclici (III);
30) biologia molecolare (II);
31) enzimologia (III).
Gli articoli 190, 191, 192, 193 e 194 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 190. - Agli insegnamenti di analisi chimica-tossicologica, chimica biologica, chimica bromatologica, chimica farmaceutica applicata, farmacologia e farmacognosiafisiologia generale, igiene, laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci, metodi fisici in chimica organica, saggi e dosaggi farmacologici, tecnica e legislazione farmaceutica sono annessi corsi di esercitazioni sperimentali.
Art. 191. - L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame al termine di ogni anno e quello triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa ugualmente un esame al termine di ciascun anno di corso.
Gli studenti non possono essere iscritti al terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica.
Gli studenti non possono sostenere:
a) l'esame del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica;
b) gli esami del secondo e terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica e, rispettivamente, gli esami del primo corso e del secondo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica;
c) l'esame di chimica organica se non hanno superato gli esami di chimica generale e inorganica e di fisica;
d) gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica;
e) l'esame di fisiologia generale se non hanno superato gli esami di anatomia umana e di chimica biologica;
f) l'esame di farmacologia e farmacognosia se non hanno superato l'esame di fisiologia generale;
g) l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica se non hanno superato gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica I e II.
Art. 192. - Per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia lo studente, durante il quadriennio, deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari da lui scelti. Deve aver compiuto nel terzo o quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata il cui nominativo notificherà all'inizio alla segreteria della facoltà. L'inizio ed il termine della pratica devono risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia presso la quale lo studente l'ha esercitata. Tali dichiarazioni devono essere redatte in carta bollata e debitamente legalizzate.
Art. 193. - L'esame di laurea in farmacia consta di due parti:
a) l'esposizione e la discussione orale di un argomento sorteggiato dal candidato in precedenza avente per oggetto temi interdisciplinari di interesse generale, così da poter valutare la cultura generale del candidato nonché la sua capacità di sintesi;
b) la discussione di una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, svolta personalmente dal candidato nell'ambito degli insegnamenti seguiti su argomento concordato dal candidato stesso con il professore della disciplina cui si riferisce.
La dissertazione deve presentarsi in segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, insieme al titolo dell'argomento della discussione orale.
Art. 194. - I laureati in chimica sono ammessi al terzo anno.
I laureati in scienze biologiche, scienze naturali, in scienze agrarie, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria ed i diplomati in farmacia sono ammessi al secondo anno a meno che abbiano frequentato in tutto o in parte i corsi pluriennali ottenendo la relativa attestazione di frequenza.
Tanto i laureati che i diplomati di cui al comma precedente hanno l'obbligo di uniformarsi ai dettami contenuti nel presente statuto circa la frequenza e gli esami di profitto inerenti agli insegnamenti fondamentali e complementari prescritti per l'ammissione all'esame di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1977

Registro n. 125 Istruzione, foglio n. 31