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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1977, n. 775

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-11-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di istituzioni di diritto penale.
Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di diritto urbanistico.
Art. 74 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
petrografia;
fisica terrestre.
L'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che è istituito l'indirizzo inorganico-chimico-fisico. Di conseguenza, dopo gli insegnamenti del biennio propedeutico è soppressa la frase "triennio applicativo per l'indirizzo organico-biologico", ed è aggiunta la frase "il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico".
Inoltre, il primo comma dopo il triennio applicativo è modificato nel senso che alle parole "insegnamenti fondamentali" sono aggiunte le seguenti: "comuni ai due indirizzi".
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti:
complementi di matematica (corso speciale per chimici);
complementi di chimica (meccanismi di reazione);
chimica teorica;
spettroscopia (corso speciale per chimici);
fotochimica;
stereochimica organica;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica degli eterocicli;
chimica fisica organica;
cinetica chimica;
elettrochimica organica (con esercitazioni);
cromatografia analitica e preparativa;
strutturistica chimica;
chimica applicata;
chimica nucleare;
chimica analitica clinica;
fisiologia ed igiene industriale.
Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti gli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimicofisico:
chimica agraria;
analisi chimica strumentale;
complementi di matematica (corso speciale per chimici);
chimica teorica;
chimica quantistica;
spettroscopia (corso speciale per chimici);
radiochimica;
fotochimica;
stereochimica inorganica;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica fisica applicata;
chimica fisica organica;
chimica fisica dello stato solido;
cinetica chimica;
cromatografia analitica e preparativa;
chimica inorganica superiore;
chimica inorganica applicata;
esercitazioni tecniche e sintesi speciali inorganiche;
strutturistica chimica;
chimica industriale;
elettrochimica;
scienza dei metalli;
corrosione e protezione dei metalli;
siderurgia e metallurgia;
chimica applicata;
chimica nucleare;
chimica analitica clinica;
fisiologia ed igiene del lavoro industriale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 luglio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1977 Registro n. 118 Istruzione, foglio n. 357

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di istituzioni di diritto penale.
Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di diritto urbanistico.
Art. 74 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
petrografia;
fisica terrestre.
L'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che è istituito l'indirizzo inorganico-chimico-fisico. Di conseguenza, dopo gli insegnamenti del biennio propedeutico è soppressa la frase "triennio applicativo per l'indirizzo organico-biologico", ed è aggiunta la frase "il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico".
Inoltre, il primo comma dopo il triennio applicativo è modificato nel senso che alle parole "insegnamenti fondamentali" sono aggiunte le seguenti: "comuni ai due indirizzi".
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti:
complementi di matematica (corso speciale per chimici);
complementi di chimica (meccanismi di reazione);
chimica teorica;
spettroscopia (corso speciale per chimici);
fotochimica;
stereochimica organica;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica degli eterocicli;
chimica fisica organica;
cinetica chimica;
elettrochimica organica (con esercitazioni);
cromatografia analitica e preparativa;
strutturistica chimica;
chimica applicata;
chimica nucleare;
chimica analitica clinica;
fisiologia ed igiene industriale.
Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti gli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimicofisico:
chimica agraria;
analisi chimica strumentale;
complementi di matematica (corso speciale per chimici);
chimica teorica;
chimica quantistica;
spettroscopia (corso speciale per chimici);
radiochimica;
fotochimica;
stereochimica inorganica;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica fisica applicata;
chimica fisica organica;
chimica fisica dello stato solido;
cinetica chimica;
cromatografia analitica e preparativa;
chimica inorganica superiore;
chimica inorganica applicata;
esercitazioni tecniche e sintesi speciali inorganiche;
strutturistica chimica;
chimica industriale;
elettrochimica;
scienza dei metalli;
corrosione e protezione dei metalli;
siderurgia e metallurgia;
chimica applicata;
chimica nucleare;
chimica analitica clinica;
fisiologia ed igiene del lavoro industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1977

Registro n. 118 Istruzione, foglio n. 357