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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. 699

Proroga del termine previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, n. 539, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pantelleria.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-10-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto presidenziale 15 giugno 1972, n. 539, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 settembre 1972, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pantelleria;
Visto il combinato disposto del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, art. 4, e della legge 27 giugno 1974, n. 247, che applica a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato le disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione;
Ritenuto che, per effetto della entrata in vigore delle norme di cui sopra, è stato necessario ripetere gli adempimenti relativi alla determinazione delle indennità di esproprio ai sensi della legge n. 865/1971, e che, pertanto, non sarà possibile perfezionare le procedure in corso nel comune di Pantelleria prima della scadenza del termine di anni cinque all'uopo previsto nell'art. 2, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 539 in data 15 giugno 1972;
Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, comma secondo, per la proroga del termine entro il quale le espropriazioni per esigenze della difesa nazionale in comune di Pantelleria dovranno compiersi;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Articolo unico


Il termine previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale 15 giugno 1972, n. 539, citato nelle premesse, è prorogato di trentasei mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1977

LEONE LATTANZIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1977

Registro n. 25 Difesa, foglio n. 10