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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. 539

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  4-9-1977

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 481 - il quarto comma relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno di corso e non potrà superare il numero di sessanta per l'intero corso".
L'art. 525, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli iscritti per l'intero corso è di venticinque".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977

Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 24