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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. 518

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-9-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio.
L'art. 305, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sessanta per i tre anni di corso (venti per ogni anno).
L'art. 370, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è fissato in tredici suddivisi nei tre anni di corso.
Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio.
Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio Art. 416. - La durata del corso è stabilita in tre anni. Sono ammessi a detta scuola i laureati in medicina e chirurgia in numero complessivo di ventisei suddivisi nei tre anni di corso.
Le norme generali sono quelle previste per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 156 a 170 dello statuto dell'Università.
Oltre al colloquio previsto dall'art. 158, i candidati dovranno rispondere alle domande contenute in apposito questionario redatto dal direttore della scuola.
Art. 417. - Materie di insegnamento:
1° Anno:
anatomia e citomorfologia funzionali;
elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; metodi di analisi chimica e quantitativa;
patologia molecolare;
fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di biometria e di statistica (complementare);
auxologia e auxopatie metaboliche (complementare).
2° Anno:
patologia sperimentale metabolica;
semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);
medicina sociale e preventiva del diabete e dello malattie del ricambio;
neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).
3° Anno:
clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);
farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;
dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di psicologia nel diabete e nelle malattia del ricambio (complementare);
terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).
I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti specialistici e da esercitazioni pratiche cliniche e di laboratorio.
Alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi dovranno sostenere gli esami nelle corrispondenti materie fondamentali od in una almeno materia complementare, per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli iscritti alla scuola sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni e gli internati presso la sede della scuola e presso altre istituzioni che d'accordo col direttore della scuola siano disponibili in tal senso.
Art. 418. - Alla fine del triennio gli specializzandi sosterranno la discussione di una dissertazione scritta e gli esami di diploma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 19

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio.
L'art. 305, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sessanta per i tre anni di corso (venti per ogni anno).
L'art. 370, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è fissato in tredici suddivisi nei tre anni di corso.
Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio.
Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio Art. 416. - La durata del corso è stabilita in tre anni. Sono ammessi a detta scuola i laureati in medicina e chirurgia in numero complessivo di ventisei suddivisi nei tre anni di corso.
Le norme generali sono quelle previste per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 156 a 170 dello statuto dell'Università.
Oltre al colloquio previsto dall'art. 158, i candidati dovranno rispondere alle domande contenute in apposito questionario redatto dal direttore della scuola.
Art. 417. - Materie di insegnamento:
1° Anno:
anatomia e citomorfologia funzionali;
elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; metodi di analisi chimica e quantitativa;
patologia molecolare;
fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di biometria e di statistica (complementare);
auxologia e auxopatie metaboliche (complementare).
2° Anno:
patologia sperimentale metabolica;
semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);
medicina sociale e preventiva del diabete e dello malattie del ricambio;
neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).
3° Anno:
clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);
farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;
dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di psicologia nel diabete e nelle malattia del ricambio (complementare);
terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).
I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti specialistici e da esercitazioni pratiche cliniche e di laboratorio.
Alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi dovranno sostenere gli esami nelle corrispondenti materie fondamentali od in una almeno materia complementare, per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli iscritti alla scuola sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni e gli internati presso la sede della scuola e presso altre istituzioni che d'accordo col direttore della scuola siano disponibili in tal senso.
Art. 418. - Alla fine del triennio gli specializzandi sosterranno la discussione di una dissertazione scritta e gli esami di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977

Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 19