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LEGGE 26 luglio 1977, n. 491

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1982)
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Testo in vigore dal: 21-12-1982
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' elevato a lire 250 milioni il  limite  massimo  stabilito  dalla
legge 18 dicembre 1973, n. 859,  che  ha  modificato  l'articolo  21,
primo comma,  del  regio  decreto-legge  8  febbraio  1923,  n.  501,
convertito nella legge  17  aprile  1925,  n.  473,  quale  ammontare
complessivo dei contributi dovuti dagli  industriali  fabbricanti  di
conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per  le
spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della  legge
10 marzo 1969, n. 96. 
  E' abrogato l'articolo 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96. ((1)) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 luglio 1977 
 
                                LEONE 
 
                                             ANDREOTTI - DONAT-CATTIN 
                                                 - MARCORA - OSSOLA - 
                                                  STAMMATI - PANDOLFI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 20 novembre 1982, n. 896 ha disposto che "Il  limite  massimo
stabilito dalla  legge  26  luglio  1977,  n.  491,  quale  ammontare
complessivo  dei  contributi  dovuti  dalle  imprese  fabbricanti  di
conserve alimentari preparate con sostanze vegetali  ed  animali,  ai
sensi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8  febbraio  1923,  n.
501, convertito nella legge 17 aprile 1925,  n.  473,  per  le  spese
necessarie  alla  applicazione  del  decreto  stesso  e  delle  altre
disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per
le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".