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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1977, n. 217

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio delle opere universitarie.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-6-1977

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio delle opere universitarie;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, delle opere universitarie, costituite ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, presso le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1977

LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977

Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 6