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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. 193

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-6-1977

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 201, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria

Art. 202. - La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è di 38 per i tre anni di corso.

Art. 203. - L'ammissione alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami.

Art. 204. - L'ammontare delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola è stabilito nel modo seguente:


immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 45.000 contributo laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60.000 contributo clinico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000 contributo libretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000 soprattassa diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000 ripetizione esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000


Art. 205. - L'ordinamento degli studi è il seguente:
1° Anno:
1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio;
2) fisiomeccanica della respirazione;
3) le funzioni respiratorie ai vari livelli;
4) le funzioni del circolo polmonare;
5) attività non respiratorie del polmone;
6) metodologia di indagine della funzionalità respiratoria;
7) i farmaci del respiro.
2° Anno:
1) inquadramento generale e diagnostico di patologia broncopleuropolmonare;
2) le alterazioni funzionali respiratorie in patologia broncopleuropolmonare;
3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici;
4) fisiopatologia cardiocircolatoria nei broncopneumopatici;
5) le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici.
3° Anno:
1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria;
2) terapia strumentale della insufficienza respiratoria;
3) metodologie di rieducazione funzionale respiratoria;
4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti;
5) terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici;
6) terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie;
7) prevenzione e cura dell'invalidità respiratoria.
I corsi di insegnamento saranno altresì integrati da turni obbligatori di internato, nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche e da conferenze. Gli esami di profitto avranno luogo al termine di ogni anno di corso. Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1977

Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 301