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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 160

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-5-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidette;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 97 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
analisi chimico-cliniche (con esercitazioni pratiche);
chimica biofarmaceutica.
L'art. 100, relativo alle norme dell'esame di laurea per il corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
L'esame di laurea è preceduto da prove pratiche, da una prova scritta di cultura in chimica e da un colloquio.
Le prove pratiche consistono in una operazione preparativa tecnico farmaceutica, relativa all'esercizio della professione in farmacia, con riconoscimento e controllo di qualità (quantitativo e di purezza secondo F.U.) delle sostanze impiegate nella preparazione. Tempo massimo otto ore complessive.
Le prove pratiche vengono sorteggiate dai candidati.
I risultati sono da raccogliere in apposite relazioni scritte e le prove debbono svolgersi sotto la vigilanza di almeno due dei commissari appartenenti alla commissione di esame di laurea.
Il colloquio consiste nel riconoscimento delle principali droghe e piante medicinali, in una discussione sulla preparazione dei farmaci, sulla F.U., sulla parte di legislazione sanitaria attinente alla farmacia nonché sulle prove pratiche.
Art. 103 - all'elenco degli insegnanti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
chimica analitica;
analisi chimico-cliniche (con esercitazioni pratiche);
chimica biofarmaceutica;
farmacologia molecolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977 Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 101

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidette;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 97 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
analisi chimico-cliniche (con esercitazioni pratiche);
chimica biofarmaceutica.
L'art. 100, relativo alle norme dell'esame di laurea per il corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

L'esame di laurea è preceduto da prove pratiche, da una prova scritta di cultura in chimica e da un colloquio.
Le prove pratiche consistono in una operazione preparativa tecnico farmaceutica, relativa all'esercizio della professione in farmacia, con riconoscimento e controllo di qualità (quantitativo e di purezza secondo F.U.) delle sostanze impiegate nella preparazione. Tempo massimo otto ore complessive.
Le prove pratiche vengono sorteggiate dai candidati.
I risultati sono da raccogliere in apposite relazioni scritte e le prove debbono svolgersi sotto la vigilanza di almeno due dei commissari appartenenti alla commissione di esame di laurea.
Il colloquio consiste nel riconoscimento delle principali droghe e piante medicinali, in una discussione sulla preparazione dei farmaci, sulla F.U., sulla parte di legislazione sanitaria attinente alla farmacia nonché sulle prove pratiche.
Art. 103 - all'elenco degli insegnanti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
chimica analitica;
analisi chimico-cliniche (con esercitazioni pratiche);
chimica biofarmaceutica;
farmacologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977

Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 101