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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 142

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  11-5-1977

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 216, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di dodici per ciascun anno di corso.
L'art. 233, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.
L'art. 258, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è stabilito in quindici per anno di corso.
L'art. 261, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di trentasei per ogni anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1977

Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 178