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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1977, n. 116

Corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1980)
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Testo in vigore dal: 1-5-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; 
  Vista la legge 14 aprile 1977, n. 112; 
  Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78  intervenuti
il  5  gennaio  1977  tra  il  Governo  ed  i  rappresentanti   della
Federazione  unitaria  CGIL-CISL-UIL  e  quelli  sottoscritti  il  19
gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni  sindacali  autonome  e
dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per i  trasporti
e per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per
il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Alle categorie di personale  sottoelencato,  escluso  il  personale
dirigente  dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n.  748,  ed  i  professori  universitari,
salvo quanto in particolare disposto con i successivi articoli 2 e 3,
e' corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di lire
10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977: 
    a) dal 1 gennaio 1976: impiegati civili di ruolo e non  di  ruolo
ed operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile
di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compreso  quello  di  cui
alla legge 7 giugno 1975, n. 259; personale delle aziende  dipendenti
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; personale di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  649;
ricercatori  e  dirigenti  di  ricerca  dell'Istituto  superiore   di
sanita'; ricercatori e  sperimentatori  degli  istituti  sperimentali
talassografici e direttori, direttori  di  sezione  e  sperimentatori
degli istituti di ricerca e sperimentazione  agraria;  ricercatori  e
sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria; 
    b) dal 1° giugno 1976:  personale  insegnante  e  non  insegnante
della scuola di ogni ordine e grado e quello cui  compete  lo  stesso
trattamento economico dei docenti; 
    c)  dal  1°  luglio  1976:  personale  dipendente  dalla  Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato e personale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. 
  L'importo della tredicesima mensilita' relativa agli  anni  1976  e
1977 per le categorie di personale ammesse al  beneficio  di  cui  al
precedente comma e' integrato di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000
per il 1977.