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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1977, n. 64

Approvazione delle condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i corpi ed enti dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 3-4-1977
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, che approva il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione   e   la   contabilita'   dei   corpi,  istituti  e
stabilimenti  militari,  approvato con regio decreto 2 febbraio 1928,
n.  263,  esteso  alla  Marina  e  alla  Aeronautica  con decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
  Visto  il  decreto del Ministro per la difesa 7 agosto 1952, che ha
approvato  le  condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio
barbiere presso i corpi dell'Esercito;
  Sentito il Consiglio superiore delle forze armate;
  Udito il Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Sono approvate le annesse condizioni generali d'oneri per l'appalto
del  servizio  barbiere  presso i corpi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
  Le  annesse  condizioni generali d'oneri, composte di 39 articoli e
vistate  dal Ministro per la difesa, avranno effetto dal primo giorno
del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
  Dalla stessa data rimangono abrogate le condizioni generali d'oneri
per  l'appalto  del  servizio  barbiere presso i corpi dell'Esercito,
approvate con decreto del Ministro per la difesa 7 agosto 1952.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - LATTANZIO

                                                Visto,             il
Guardasigilli: BONIFACIO
                                                  Registrato     alla
  Corte dei conti, addi' 10 marzo 1977
                                                  Atti   di  Governo,
  registro n. 12, foglio n. 31