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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976, n. 1076

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006)
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Testo in vigore dal: 17-9-1977
al: 31-12-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente  nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato  con  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti
l'amministrazione  e  la   contabilita'   dei   corpi,   istituti   e
stabilimenti militari, approvato, con regio decreto 2 febbraio  1928,
n. 263, e successive modificazioni; 
  Vista la legge  22  dicembre  1932,  n.  1958,  recante  norme  per
l'amministrazione e  la  contabilita'  degli  enti  aeronauti  ci,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1958,
n. 1167, recante disposizioni regolamentari  per  la  classifica  dei
materiali militari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre  1965,
n. 1482, recante norme sull'amministrazioni e la  contabilita'  degli
enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione; 
  Udito il parere della Corte dei conti; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  approvato  l'unito  regolamento  per  l'amministrazione  e   la
contabilita'  degli   organismi   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica. 
  Esso avra' applicazione  dal  primo  giorno  dell'anno  finanziario
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Dalla stessa data sono abrogate  le  disposizioni  in  contrasto  o
comunque incompatibili con quelle del regolamento medesimo. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 5 giugno 1976 
 
                                LEONE 
 
                                             MORO - COLOMBO - FORLANI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1977 
Atti di Governo, registro n. 13, luglio n. 30