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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 1030

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-4-1977

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 94 - all'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo matematico per il corso di laurea in matematica è aggiunto il seguente:
istituzioni di algebra superiore.

L'art. 95, relativo alla propedeuticità per il corso di laurea in matematica, è modificato nel senso che la prima frase dell'ultimo comma è abrogata e sostituita dalla seguente:
"L'esame relativo al corso di calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici deve essere preceduto da quello di analisi matematica II".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1977

Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 390