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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 1009

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-3-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 19, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio, è modificato nel senso che l'insegnamento di contabilità di Stato muta la denominazione in quella di ragioneria pubblica e contabilità di Stato;
L'art. 57, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che gli istituti di clinica ostetrica e ginecologica e di patologia ostetrica e ginecologica mutano rispettivamente la denominazione in quella di clinica ostetrica e ginecologica I e di clinica ostetrica e ginecologica II.
Dopo l'art. 126, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alle norme sul tirocinio pratico per il corso di laurea in medicina veterinaria:
Art. 127. - Gli insegnamenti di clinica medica, di clinica chirurgica, di clinica ostetrica, di ispezione e controllo delle derrate alimentari e delle materie a carattere zootecnico (zootecnia I, zootecnia II e alimentazione e nutrizione animale) debbono essere completati da un tirocinio pratico, della durata complessiva di almeno sei mesi, da compiersi presso istituti della facoltà di medicina veterinaria o presso istituti zooprofilattici sperimentali o presso civili macelli o altri enti od uffici pubblici riconosciuti idonei dalla facoltà.
Il tirocinio pratico deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno indipendentemente dall'esame di laurea e deve essere completato prima che il laureato si presenti a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 128. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria è aggiunto il seguente:
istituto di clinica chirurgica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977 Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 67

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 19, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio, è modificato nel senso che l'insegnamento di contabilità di Stato muta la denominazione in quella di ragioneria pubblica e contabilità di Stato;
L'art. 57, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che gli istituti di clinica ostetrica e ginecologica e di patologia ostetrica e ginecologica mutano rispettivamente la denominazione in quella di clinica ostetrica e ginecologica I e di clinica ostetrica e ginecologica II.
Dopo l'art. 126, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alle norme sul tirocinio pratico per il corso di laurea in medicina veterinaria:
Art. 127. - Gli insegnamenti di clinica medica, di clinica chirurgica, di clinica ostetrica, di ispezione e controllo delle derrate alimentari e delle materie a carattere zootecnico (zootecnia I, zootecnia II e alimentazione e nutrizione animale) debbono essere completati da un tirocinio pratico, della durata complessiva di almeno sei mesi, da compiersi presso istituti della facoltà di medicina veterinaria o presso istituti zooprofilattici sperimentali o presso civili macelli o altri enti od uffici pubblici riconosciuti idonei dalla facoltà.
Il tirocinio pratico deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno indipendentemente dall'esame di laurea e deve essere completato prima che il laureato si presenti a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 128. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria è aggiunto il seguente:
istituto di clinica chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977

Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 67