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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1976, n. 991

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a prelevare la somma di L. 300.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-3-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto l'art. 121 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1976;
Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della predetta Azienda;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, il quale articolo dispone che gli oneri derivanti dalle temporanee agevolazioni tariffarie in materia di servizi telefonici, valutati in lire 300 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi telefonici a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio 1976 e che alla nuova spesa si fa fronte mediante prelevamento della somma corrispondente dal fondo di riserva per le spese impreviste della ripetuta Azienda;
Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tenuto conto del prelevamento di lire 500 milioni disposto con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1976, n. 736, presenta una disponibilità di L. 300.000.000, depositate in conto corrente presso la tesoreria centrale;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la tesoreria centrale, la somma di L. 300.000.000 per far fronte, nell'anno finanziario 1976, all'onere derivante dalla applicazione dell'art. 27 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1975, n. 730, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.