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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1976, n. 962

Disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria e artistica dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-2-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli accordi intervenuti il 17 maggio 1976 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, e il 27 maggio 1976 tra il Governo e i rappresentanti dei sindacati autonomi della scuola (SNALS, SAMI, SNADIS, SNAFRI, SNASE, SNIA), in attuazione del protocollo aggiuntivo del 24 maggio 1975;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1



Con decorrenza dal 1° luglio 1976 al personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative dello Stato è corrisposta una somma di L. 11.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali, elevata a L. 23.000 mensili dal 1° luglio 1977, in attuazione degli accordi citati nelle premesse.
La somma di cui al presente articolo si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. È corrisposta ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.