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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 895

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-1-1977

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 201, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 202. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. La direzione della scuola è affidata al titolare dell'insegnamento di clinica chirurgica ed in sua assenza ad altro professore di ruolo ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.
Art. 203. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.
Art. 204. - Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli allievi è limitato a trentacinque in totale. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.
La durata del corso è di anni cinque.
Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.
Art. 205. - Le materie del corso sono le seguenti:
1) anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) anestesia e rianimazione;
4) chirurgia cardiovascolare;
5) chirurgia d'urgenza;
6) chirurgia ginecologica;
7) chirurgia pediatrica;
8) chirurgia riparativa e plastica;
9) chirurgia sperimentale;
10) chirurgia toracica;
11) chirurgia urologica;
12) clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) fisiopatologia chirurgica;
14) medicina legale;
15) neurochirurgia;
16) patologia speciale chirurgica (triennale);
17) radiologia;
18) ricerche di laboratorio;
19) semeiotica chirurgica (biennale);
20) semeiotica strumentale ed endoscopia;
21) trattamento pre e post-operatorio;
22) traumatologia ed ortopedia,
e così suddivise:
1° Anno:
1) clinica chirurgica generale;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica chirurgica;
4) anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
5) chirurgia sperimentale;
6) anestesia e rianimazione;
7) ricerche di laboratorio.
2° Anno:
1) clinica chirurgica generale;
2) patologia speciale chirurgica;
3) anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
4) semeiotica chirurgica;
5) fisiopatologia chirurgica;
6) anatomia ed istologia patologica;
7) trattamento pre e post-operatorio.
3° Anno:
1) clinica chirurgica generale;
2) patologia speciale chirurgica;
3) anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
4) semeiotica strumentale ed endoscopia;
5) radiologia;
6) anatomia ed istologia patologica.
4° Anno:
1) clinica chirurgica generale;
2) chirurgia ginecologica;
3) chirurgia urologica;
4) neurochirurgia;
5) traumatologia ed ortopedia;
6) chirurgia pediatrica.
5° Anno:
1) clinica chirurgica generale;
2) chirurgia toracica;
3) chirurgia cardiovascolare;
4) chirurgia riparativa e plastica;
5) chirurgia d'urgenza;
6) medicina legale.
Art. 206. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.
Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso i reparti di chirurgia generale delle università e degli ospedali di 1ª e 2ª categoria.
Art. 207. - Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.
La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.
Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici.
Art. 208. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.
Art. 209. - Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.
Art. 210. - Gli importi delle tasse e soprattasse, contributi clinici e di laboratorio sono fissati nel modo seguente:

iscrizione (in quattro rate da L. 13.750) . . . . . . . . . L. 45.000 soprattasse esami (in due rate da lire 2.500). . . . . . . . L. 5.000 contributi laboratori clin. (in tre rate da L. 20.000). . . L. 60.000 contributo clinico (in due rate da lire 15.000) . . . . . . L. 30.000 contributo per libretto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 soprattasse per diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 soprattassa rip. esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976

Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 117