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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. 890

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-1-1977

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 321, 322, 323, 324, relativi alla scuola di perfezionamento in medicina delle assicurazioni che cambia la denominazione in quella di scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 321. - La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni il cui professore di ruolo è direttore della scuola. L'ammissione avviene mediante concorso per titoli ed esami.
Art. 322. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
medicina legale generale;
elementi di diritto pubblico e privato;
tecnica e diagnostica anatomo patologica generale e medico-legale;
traumatologia medico-legale;
semeiotica medico-legale.
2° Anno:
medicina legale penalistica;
deontologia medica;
neuropsichiatria medicolegale;
elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria; indagini di sopraluogo;
identificazione personale.
3° Anno:
medicina legale civilistica e canonistica;
tossicologia medico-legale;
tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
ostetricia e ginecologia forense;
elementi di legislazione del lavoro;
elementi di medicina del lavoro;
medicina delle assicurazioni;
medicina legale militare e pensionistica civile.
Art. 323. - Il numero massimo di iscritti è di 10 per anno.
L'insegnamento sarà impartito con corsi e con esercitazioni pratiche di laboratorio.
Art. 324. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonché di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno. Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno un esame di profitto sulle materie di insegnamento. L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale e di medicina assicurativa.
Le tasse e soprattasse della scuola sono fissate nel modo seguente:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000

Gli articoli 362-363, relativi alla scuola di perfezionamento in immunoematologia, che cambia la denominazione in quella di scuola di specializzazione in immunoematologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in immunoematologia

Art. 363. - La scuola ha la durata di 3 anni, ha sede presso gli istituti di medicina legale e di patologia generale. Fanno parte del consiglio della scuola i professori di medicina legale e di patologia generale, tra i quali il consiglio di facoltà sceglierà ogni 3 anni il direttore della scuola.
Art. 364. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
nozioni di biochimica e di morfologia del sangue;
immunità ed allergia;
gli antigeni individuali. Sistematica dei gruppi sanguigni.
2° Anno:
organizzazione e metodologia trasfusionale;
malattie da incompatibilità gruppale;
malattie trasmesse con la trasfusione di sangue e derivati.
3° Anno:
organizzazione e metodologia trasfusionale;
legislazione e questioni giuridiche attinenti alla trasfusione del sangue e derivati;
aspetti medico-legali dell'immunoematologia.
Le lezioni saranno integrate da esercitazioni pratiche e da conferenze, attinenti alle materie di insegnamento stabilite dal direttore della scuola.
È obbligatorio per periodi stabiliti dal direttore della scuola, l'internato negli istituti di medicina legale o di patologia generale o presso centri trasfusionali autorizzati dal direttore.
Il numero massimo degli iscritti viene stabilito in venticinque per anno.
L'ammissione avviene mediante concorso per esami e per titoli.
Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere gli esami di profitto sulle materie di insegnamento. Alla fine degli esami del corso gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
Le tasse e soprattasse della scuola di specializzazione sono fissate nel modo seguente:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000

Gli articoli 370-371, relativi alla scuola di specializzazione in idrologia medica, che cambia la denominazione in quella di scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale

Art. 370. - La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica dermosifilopatica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Il consiglio di facoltà può in sua vece, nominare il titolare della cattedra di idrologia medica.
Il numero degli iscritti è di quattro per ogni anno di corso.
L'ammissione alla scuola avverrà mediante concorso per esami e titoli.
Art. 371. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) geologia idrologica, geofisica, meteorologia e climatologia generale;
2) chimica, chimico fisica idroclimatologica;
3) effetti biologici e meccanismo d'azione nei fattori idroclimatologici;
4) ecologia medica, geografia idroclimatologica, medicina termale;
5) cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche.
2° Anno:
1) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio;
2) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardiovascolare;
3) cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente;
4) cure idroclimatologiche in otorinolaringoiatria (complementare);
5) cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare) cosmetologia termale.
3° Anno:
1) cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie;
2) cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine;
3) cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare);
4) organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico;
5) tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche.
Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni di carattere sperimentale e clinico. Gli iscritti dovranno frequentare le lezioni e la clinica in qualità di interni.
Le tasse, soprattasse della scuola sono fissate nel modo seguente:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.008


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976

Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 75