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LEGGE 24 dicembre 1976, n. 888

Modifica dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  20-1-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A modifica del disposto dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, i rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono nominati per un periodo di due anni.