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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976, n. 739

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-11-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Riconosciuta la opportunità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1149, relativo alla creazione degli istituti presso la facoltà di medicina e chirurgia, in quanto non è stato indicato chiaramente a quale delle due facoltà di medicina e chirurgia appartengono gli istituti costituiti;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 131 (ex 124), relativo alla creazione degli istituti annessi alle facoltà di medicina e chirurgia, è rettificato nel modo seguente:
Art. 131 - all'elenco degli istituti annessi alla prima facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
1) istituto di anatomia umana normale;
2) istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni;
3) istituto di fisiologia umana;
4) istituto di patologia generale;
5) istituto di chimica biologica;
6) istituto di microbiologia;
7) istituto di farmacologia;
8) istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica;
9) istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
10) istituto di anatomia e istologia patologica;
11) istituto di clinica otorinolaringoiatrica;
12) istituto di clinica medica generale e terapia medica;
13) istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
14) istituto di clinica pediatrica;
15) istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
16) istituto di igiene;
17) istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
18) istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;
19) istituto di clinica dermosifilopatica;
20) istituto di clinica oculistica;
21) istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica;
22) istituto di radiologia;
23) istituto di puericultura;
24) istituto di semeiotica medica;
25) istituto di tisiologia;
26) istituto di clinica delle malattie infettive;
27) istituto di clinica delle malattie tropicali e subtropicali;
28) istituto di medicina del lavoro;
29) istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'apparato locomotore;
30) istituto di psicologia;
31) istituto di semeiotica chirurgica;
32) istituto di anatomia topografica;
33) istituto di chirurgia pediatrica;
34) istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico;
35) istituto di chirurgia d'urgenza;
36) istituto di chirurgia sperimentale;
37) istituto di istituzioni di patologia generale;
38) istituto di anestesiologia e rianimazione;
39) istituto di gerontologia e geriatria;
40) istituto di neurochirurgia;
41) istituto di istologia e embriologia generale;
42) istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
Inoltre, dopo l'art. 146, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli istituti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 147. - Sono costituiti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia i seguenti istituti:
1) istituto di clinica medica;
2) istituto di patologia medica;
3) istituto di clinica chirurgica;
4) istituto di patologia chirurgica;
5) istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
6) istituto di patologia generale;
7) istituto di fisiologia umana;
8) istituto di anatomia patologica;
9) istituto di clinica ortopedica;
10) istituto di clinica oculistica;
11) istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;
12) istituto di farmacologia;
13) istituto di chimica biologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 4

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Riconosciuta la opportunità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1149, relativo alla creazione degli istituti presso la facoltà di medicina e chirurgia, in quanto non è stato indicato chiaramente a quale delle due facoltà di medicina e chirurgia appartengono gli istituti costituiti;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 131 (ex 124), relativo alla creazione degli istituti annessi alle facoltà di medicina e chirurgia, è rettificato nel modo seguente:
Art. 131 - all'elenco degli istituti annessi alla prima facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
1) istituto di anatomia umana normale;
2) istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni;
3) istituto di fisiologia umana;
4) istituto di patologia generale;
5) istituto di chimica biologica;
6) istituto di microbiologia;
7) istituto di farmacologia;
8) istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica;
9) istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
10) istituto di anatomia e istologia patologica;
11) istituto di clinica otorinolaringoiatrica;
12) istituto di clinica medica generale e terapia medica;
13) istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
14) istituto di clinica pediatrica;
15) istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
16) istituto di igiene;
17) istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
18) istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;
19) istituto di clinica dermosifilopatica;
20) istituto di clinica oculistica;
21) istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica;
22) istituto di radiologia;
23) istituto di puericultura;
24) istituto di semeiotica medica;
25) istituto di tisiologia;
26) istituto di clinica delle malattie infettive;
27) istituto di clinica delle malattie tropicali e subtropicali;
28) istituto di medicina del lavoro;
29) istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'apparato locomotore;
30) istituto di psicologia;
31) istituto di semeiotica chirurgica;
32) istituto di anatomia topografica;
33) istituto di chirurgia pediatrica;
34) istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico;
35) istituto di chirurgia d'urgenza;
36) istituto di chirurgia sperimentale;
37) istituto di istituzioni di patologia generale;
38) istituto di anestesiologia e rianimazione;
39) istituto di gerontologia e geriatria;
40) istituto di neurochirurgia;
41) istituto di istologia e embriologia generale;
42) istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
Inoltre, dopo l'art. 146, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli istituti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 147. - Sono costituiti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia i seguenti istituti:
1) istituto di clinica medica;
2) istituto di patologia medica;
3) istituto di clinica chirurgica;
4) istituto di patologia chirurgica;
5) istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
6) istituto di patologia generale;
7) istituto di fisiologia umana;
8) istituto di anatomia patologica;
9) istituto di clinica ortopedica;
10) istituto di clinica oculistica;
11) istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;
12) istituto di farmacologia;
13) istituto di chimica biologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976

Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 4