stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1976, n. 725

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-11-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14. - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:
fisiopatologia ostetrica e ginecologica.
Art. 28. - all'elenco degli insegnamenti complementari per i vari corsi di laurea in ingegneria sono aggiunti i seguenti:
organizzazione del cantiere;
storia dell'architettura;
teoria delle strutture;
impianti tecnici per l'edilizia;
macchine speciali;
macchine di sollevamento e trasporto;
generatori di vapore;
progetti di macchine;
metodi matematici per l'ingegneria;
calcolo numerico;
sistemi operativi;
tecniche della programmazione;
fisica dello stato solido;
tecnica del freddo;
acustica applicata ed illuminotecnica;
reti logiche;
controllo di processi;
antenne e propagazione;
sintesi di reti lineari;
ingegneria dei materiali;
tecnologia dei materiali polimerici;
trattamento delle acque di approvvigionamento e delle acque di rifiuto;
tecnica del traffico;
regime e protezione dei litorali;
geologia applicata;
fotogrammetria;
urbanistica.
Nello Stesso elenco gli insegnamenti di corrosione e protezione dei metalli e di idrogeologia e sistemazioni idrauliche mutano la denominazione rispettivamente in quella di:
corrosione e protezione dei materiali metallici;
idrogeologia applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 6

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14. - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:
fisiopatologia ostetrica e ginecologica.
Art. 28. - all'elenco degli insegnamenti complementari per i vari corsi di laurea in ingegneria sono aggiunti i seguenti:
organizzazione del cantiere;
storia dell'architettura;
teoria delle strutture;
impianti tecnici per l'edilizia;
macchine speciali;
macchine di sollevamento e trasporto;
generatori di vapore;
progetti di macchine;
metodi matematici per l'ingegneria;
calcolo numerico;
sistemi operativi;
tecniche della programmazione;
fisica dello stato solido;
tecnica del freddo;
acustica applicata ed illuminotecnica;
reti logiche;
controllo di processi;
antenne e propagazione;
sintesi di reti lineari;
ingegneria dei materiali;
tecnologia dei materiali polimerici;
trattamento delle acque di approvvigionamento e delle acque di rifiuto;
tecnica del traffico;
regime e protezione dei litorali;
geologia applicata;
fotogrammetria;
urbanistica.
Nello Stesso elenco gli insegnamenti di corrosione e protezione dei metalli e di idrogeologia e sistemazioni idrauliche mutano la denominazione rispettivamente in quella di:
corrosione e protezione dei materiali metallici;
idrogeologia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976

Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 6