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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 710

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-11-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 85 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
chimica dei composti eterociclici;
biologia molecolare;
chimica terapeutica;
chimica analitica clinica.
Dallo stesso elenco è soppresso l'insegnamento complementare di idrologia.
Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
chimica dei composti eterociclici;
biologia molecolare;
chimica terapeutica;
chimica analitica clinica;
biopolimeri;
chimica analitica.
Dallo stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:
prodotti dietetici;
prodotti cosmetici.
Nello stesso articolo gli insegnamenti fondamentali di chimica organica I e chimica organica II perdono gli asterischi.
Inoltre, l'ultimo comma è modificato nel senso che sono soppresse le seguenti parole: "quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1976

Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 166