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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. 692

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-10-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto l'istituto policattedra di medicina del lavoro e medicina sociale e preventiva.

Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
ematologia;
immunologia clinica;
nefrologia medica;
oncologia clinica;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
patologia neonatale;
chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
chirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.

Art. 56 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria l'istituto di coltivazioni arboree è trasformato in istituto policattedra di coltivazioni arboree.

Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
sistemi idraulico forestali;
foraggicoltura.

Art. 65 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti istituti policattedra:
istituto policattedra di scienze geologico-mineralogiche;
istituto policattedra di scienze antropologiche;
istituto policattedra di chimica analitica e spettroscopia;
istituto policattedra di chimica fisica;
istituto policattedra di chimica applicata.

Art. 67 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di biochimica applicata.

L'art. 72, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che le parole: "un professore ufficiale della facoltà" sono sostituite dalle seguenti: "un docente della facoltà o altro docente universitario, previa autorizzazione, in quest'ultimo caso, del consiglio di facoltà".
Nello stesso articolo le parole: "assieme ai titoli di due argomenti scelti quali tesi di dissertazione orale su materie diverse tra loro e" sono sostituite dalle seguenti: "lo studente potrà inoltre presentare, facoltativamente, il titolo di una dissertazione orale (tesina) su materia diversa".

L'art. 73 è soppresso e sostituito dal seguente:
"Per l'iscrizione con abbreviazione di corso di coloro che siano provveduti di altra laurea, la facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi. La facoltà non è tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente; quindi essa al riguardo si regolerà caso per caso, in base alla votazione riportata nei singoli esami ed al curriculum degli studi presentato dal richiedente".

Art. 74 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
antropologia delle popolazioni del Mediterraneo;
climatologia e meteorologia;
idrogeologia.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti due commi:
a) "Gli insegnamenti biennali di botanica, zoologia e fisiologia generale comportano un esame alla fine di ciascun anno".
b) "Gli insegnamenti di questo corso di laurea comportano anche corsi di esercitazioni pratiche che fanno parte integrante degli insegnamenti stessi. Alcune delle esercitazioni di botanica, zoologia, mineralogia, geologia e geografia possono essere svolte come escursioni di campagna".
Alla fine dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti due commi:
a) "Per il conseguimento della laurea in scienze naturali, lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento concordato con un docente della facoltà o altro docente universitario, previa autorizzazione, in questo ultimo caso, del consiglio di facoltà; la dissertazione deve essere presentata, in triplice esemplare, alla segreteria della facoltà almeno quindici giorni prima della data di inizio degli esami di laurea; lo studente potrà inoltre presentare, facoltativamente, il titolo di una dissertazione orale (tesina) su materia diversa da quella della dissertazione scritta, compresa nell'elenco degli insegnamenti complementari e fondamentali".
b) "Per l'iscrizione con abbreviazione di corso di coloro che siano provvisti di altra laurea, la facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi. La facoltà non è tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente, quindi essa al riguardo si regolerà caso per caso, in base alla votazione riportata nei singoli esami ed al curriculum degli studi presentato dal richiedente".

Art. 75 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:
a) complementi di matematica (corso speciale per chimici);
b) complementi di chimica (meccanismi di reazione;
c) chimica teorica;
d) spettroscopia (corso speciale per chimici);
e) radiochimica;
f) fotochimica;
g) stereochimica inorganica;
h) stereochimica organica;
i) chimica dei composti di coordinazione;
l) chimica degli eterocicli;
m) chimica fisica applicata;
n) chimica fisica organica;
o) chimica fisica dello stato solido;
p) cinetica chimica;
q) elettrochimica organica (con esercitazioni);
r) cromatografia analitica e preparativa.
Nello stesso articolo, i commi successivi all'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi.

Dopo l'art. 75, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
Art. 76 - Norme per il biennio di studi propedeutici.
- L'iscrizione al corso di esercitazioni di analisi chimica qualitativa implica il superamento dell'esame di chimica generale ed inorganica I entro la prima sessione di esami disponibile.
Le frequenze agli insegnamenti di: chimica organica II, mineralogia, chimica analitica ed esercitazioni di disegno ed elementi di macchine sono facoltative al biennio od al terzo anno di corso.
Art. 77 - Norme per il triennio di applicazione. - Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
All'atto dell'iscrizione al triennio lo studente deve indicare l'indirizzo prescelto allegando l'elenco degli esami complementari.
Tale elenco verrà sottoposto a convalida da parte della facoltà.
Non potrà essere ammesso al laboratorio di laurea lo studente che non abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi dal primo al quarto anno, eccettuati (per gli studenti dell'indirizzo organico-biologico) due esami complementari oppure l'esame di chimica fisica II.
In base alle norme precedenti lo studente può essere ammesso per lo sviluppo della tesi presso qualsiasi istituto o laboratorio della facoltà. In via eccezionale può essere ammesso presso un istituto di altra facoltà o istituto di ricerca qualificato, previo parere favorevole del collegio dei docenti del corso di laurea in chimica che affiderà la responsabilità della tesi ad uno dei suoi docenti.
In ogni caso il laureando deve presentare alla facoltà la domanda per l'ammissione all'istituto o laboratorio che intende scegliere, indicando l'argomento della tesi.
Per la validità della tesi sperimentale, lo studente dovrà frequentare l'istituto o laboratorio prescelto almeno per un anno accademico. Alla fine del laboratorio di laurea il relatore responsabile dovrà inviare al presidente della commissione di laurea una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il candidato ha frequentato per il periodo dovuto il proprio laboratorio e dovrà esprimere motivato giudizio di idoneità sul candidato stesso.
Art. 78 - Norme per l'esame di laurea. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e di sette almeno da lui scelti tra i complementari.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, riguardante ricerche originali su argomenti riferentisi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente.
L'esame di laurea potrà comprendere anche la discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di interesse chimico.

L'art. 137, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è modificato nel senso che i posti sono aumentati da 20 a 30 nei cinque anni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976

Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 49