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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 576

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-9-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 92 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, II gruppo, sono aggiunti i seguenti:
topologie differenziali;
topologia algebrica;
fondamenti di matematica;
operatori differenziali;
teoria delle equazioni integrali;
analisi non lineare;
algebra commutativa;
istituzioni di algebra superiore;
funzioni speciali;
programmazione matematica;
geometria combinatoria;
strutture algebriche;
teoria dei Grafi.
Art. 99 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo generale I gruppo, sono aggiunti i seguenti:
meccanica celeste;
programmazione e metodi numerici nella fisica;
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi.
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo generale II gruppo, sono aggiunti i seguenti:
istituzioni di fisica dello stato solido;
ottica quantistica;
fisica molecolare;
fisica delle alte energie;
storia del metodo scientifico;
elettrodinamica quantistica;
teoria delle interazioni deboli;
cosmologia.
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo applicativo II gruppo, sono aggiunti i seguenti:
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase;
fisica dei film sottili;
fisica delle basse temperature;
proprietà magnetiche della materia;
spettroscopia dello stato solido;
fisica dalle superfici;
proprietà dielettriche dei solidi;
fisica dei metalli;
biofisica teorica;
biofisica medica.
Art. 107 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti:
stereochimica organica;
tecniche e sintesi speciali organiche;
chimica degli eterocicli;
fotochimica;
cristallochimica organica;
biochimica applicata.
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:
analisi strumentale;
chimica fisica dello stato solido;
chimica organica superiore;
fotochimica;
stereochimica;
tecnica e sintesi speciali inorganiche;
spettroscopia molecolare.
L'art. 109, relativo al conseguimento dell'esame di laurea in chimica, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per il conseguimento della laurea in chimica lo studente deve presentare una dissertazione scritta, preferibilmente, di natura sperimentale, su argomento di carattere prevalentemente chimico, concordato con un professore ufficiale della facoltà.
La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni (il periodo dieci giorni va inteso come provvisorio e può subire modificazioni per uniformità con gli altri corsi di laurea) prima dell'esame di laurea insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione, di cui all'art. 16.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre aver sostenuto un colloquio di cultura chimica davanti ad una commissione nominata dal preside.
Tale colloquio non ha però carattere preclusivo.
Le modalità dell'assegnazione e dello svolgimento delle tesi di laurea e del colloquio di culturale sono previste da apposita regolamentazione approvata dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea in chimica".
L'art. 110, relativo all'esame di laurea in chimica, è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea comprende la discussione della dissertazione scritta di cui all'art. 16 ed una discussione sui due dei tre argomenti scelti dal laureando, in accordo con professori ufficiali in materie di insegnamento della facoltà, diverse tra loro e da quella oggetto della dissertazione di laurea".
Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
geografia fisica;
analisi mineralogiche;
micropaleontologia;
vulcanologia;
analisi merceologiche;
esercitazioni di preparazioni chimiche I;
esercitazioni di fisica sperimentale;
ecologia animale;
genetica umana.
L'art. 119, relativo alle norme per l'ammissione al conseguimento della laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che è integrato con il seguente comma:
"Deve inoltre aver frequentato un istituto della facoltà, in qualità di allievo interno, per almeno un anno".
L'art. 120, relativo alle norme per il conseguimento della laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che sono soppresse le seguenti parole: "possibilmente prima dell'assegnazione della tesi di laurea".
L'art. 121, relativo all'esame di laurea in scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea comprende la discussione della dissertazione scritta ed una discussione su due dei tre argomenti scelti dal laureando in accordo con professori ufficiali di insegnamenti della facoltà, diversi fra loro e da quello oggetto della dissertazione di laurea".
L'art. 304, relativo al funzionamento della scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo nominato dalla facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea in fisica. Alla scadenza del triennio il consiglio direttivo deve presentare una relazione sulla stia gestione al consiglio di corso di laurea in fisica, che la discute e la propone per l'approvazione al consiglio di facoltà.
Il consiglio direttivo propone di anno in anno alla facoltà gli insegnamenti da impartire ed i relativi programmi, e nomina per un periodo di un anno un direttore al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami. Il direttore è coadiuvato da un segretario e fa parte di diritto del consiglio direttivo.
Gli insegnamenti della scuola sono proposti, d'intesa con il consiglio direttivo, dal direttore, che può scegliere tra docenti universitari o tra persone di riconosciuta competenza in una delle discipline trattate nella scuola; tali proposte sono sottoposte all'approvazione della facoltà".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 giugno 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 60

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 92 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, II gruppo, sono aggiunti i seguenti:
topologie differenziali;
topologia algebrica;
fondamenti di matematica;
operatori differenziali;
teoria delle equazioni integrali;
analisi non lineare;
algebra commutativa;
istituzioni di algebra superiore;
funzioni speciali;
programmazione matematica;
geometria combinatoria;
strutture algebriche;
teoria dei Grafi.
Art. 99 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo generale I gruppo, sono aggiunti i seguenti:
meccanica celeste;
programmazione e metodi numerici nella fisica;
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi.
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo generale II gruppo, sono aggiunti i seguenti:
istituzioni di fisica dello stato solido;
ottica quantistica;
fisica molecolare;
fisica delle alte energie;
storia del metodo scientifico;
elettrodinamica quantistica;
teoria delle interazioni deboli;
cosmologia.
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo applicativo II gruppo, sono aggiunti i seguenti:
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase;
fisica dei film sottili;
fisica delle basse temperature;
proprietà magnetiche della materia;
spettroscopia dello stato solido;
fisica dalle superfici;
proprietà dielettriche dei solidi;
fisica dei metalli;
biofisica teorica;
biofisica medica.
Art. 107 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti:
stereochimica organica;
tecniche e sintesi speciali organiche;
chimica degli eterocicli;
fotochimica;
cristallochimica organica;
biochimica applicata.
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:
analisi strumentale;
chimica fisica dello stato solido;
chimica organica superiore;
fotochimica;
stereochimica;
tecnica e sintesi speciali inorganiche;
spettroscopia molecolare.
L'art. 109, relativo al conseguimento dell'esame di laurea in chimica, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per il conseguimento della laurea in chimica lo studente deve presentare una dissertazione scritta, preferibilmente, di natura sperimentale, su argomento di carattere prevalentemente chimico, concordato con un professore ufficiale della facoltà.
La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni (il periodo dieci giorni va inteso come provvisorio e può subire modificazioni per uniformità con gli altri corsi di laurea) prima dell'esame di laurea insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione, di cui all'art. 16.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre aver sostenuto un colloquio di cultura chimica davanti ad una commissione nominata dal preside.
Tale colloquio non ha però carattere preclusivo.
Le modalità dell'assegnazione e dello svolgimento delle tesi di laurea e del colloquio di culturale sono previste da apposita regolamentazione approvata dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea in chimica".
L'art. 110, relativo all'esame di laurea in chimica, è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea comprende la discussione della dissertazione scritta di cui all'art. 16 ed una discussione sui due dei tre argomenti scelti dal laureando, in accordo con professori ufficiali in materie di insegnamento della facoltà, diverse tra loro e da quella oggetto della dissertazione di laurea".
Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
geografia fisica;
analisi mineralogiche;
micropaleontologia;
vulcanologia;
analisi merceologiche;
esercitazioni di preparazioni chimiche I;
esercitazioni di fisica sperimentale;
ecologia animale;
genetica umana.
L'art. 119, relativo alle norme per l'ammissione al conseguimento della laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che è integrato con il seguente comma:
"Deve inoltre aver frequentato un istituto della facoltà, in qualità di allievo interno, per almeno un anno".
L'art. 120, relativo alle norme per il conseguimento della laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che sono soppresse le seguenti parole: "possibilmente prima dell'assegnazione della tesi di laurea".
L'art. 121, relativo all'esame di laurea in scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea comprende la discussione della dissertazione scritta ed una discussione su due dei tre argomenti scelti dal laureando in accordo con professori ufficiali di insegnamenti della facoltà, diversi fra loro e da quello oggetto della dissertazione di laurea".
L'art. 304, relativo al funzionamento della scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo nominato dalla facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea in fisica. Alla scadenza del triennio il consiglio direttivo deve presentare una relazione sulla stia gestione al consiglio di corso di laurea in fisica, che la discute e la propone per l'approvazione al consiglio di facoltà.
Il consiglio direttivo propone di anno in anno alla facoltà gli insegnamenti da impartire ed i relativi programmi, e nomina per un periodo di un anno un direttore al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami. Il direttore è coadiuvato da un segretario e fa parte di diritto del consiglio direttivo.
Gli insegnamenti della scuola sono proposti, d'intesa con il consiglio direttivo, dal direttore, che può scegliere tra docenti universitari o tra persone di riconosciuta competenza in una delle discipline trattate nella scuola; tali proposte sono sottoposte all'approvazione della facoltà".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 60