stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1976, n. 572

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  9-9-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 175, 176, 177, 178, 179, 180, relativi alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione
Art. 175. - La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione ha due indirizzi:
1) indirizzo dietetico;
2) indirizzo nutrizionistico.
L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare altresì la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana.
L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio di problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, bio-chimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori.
Art. 176. - La scuola ha sede presso l'istituto di fisiologia umana ed usufruisce delle attrezzature esistenti e messe a disposizione da detto istituto.
Art. 177. - La scuola ha la durata di tre anni e conferisce il diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione. Il numero di posti disponibili per ogni anno è di venti. L'ammissione è per esami.
Art. 178. - All'indirizzo dietetico possono essere iscritti soltanto i laureati in medicina e chirurgia. All'indirizzo nutrizionistico possono essere iscritti i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali.
Art. 179. - Gli insegnamenti fondamentali e complementari del primo biennio della scuola sono comuni ai due indirizzi; gli insegnamenti speciali, che qualificano i due indirizzi, sono svolti nel terzo anno.
1° Anno (comuni ai due indirizzi):
chimica degli alimenti;
biochimica della nutrizione;
fisiologia generale della nutrizione;
istituzioni di statistica applicata ai problemi sanitari.
2° Anno (comuni ai due indirizzi):
fisiologia nella nutrizione umana;
igiene alimentare ed elementi di legislazione;
istituzioni di tecnologie alimentari;
biochimica patologica della nutrizione.
3° Anno:
a) Indirizzo dietetico:
alimentazione umana;
dietetica dell'età adulta;
dietetica dell'infanzia;
dietetica per le collettività;
malattie dell'alimentazione e dietoterapia;
dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi.
b) Indirizzo nutrizionistico:
alimentazione umana;
alimentazione degli animali da allevamento e lavoro;
ecologia e geografia dell'alimentazione;
economia e statistica applicata all'alimentazione;
tecnica dei rilevamenti alimentari;
analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari.
Gli insegnamenti fondamentali sopra indicati sono integrati da insegnamenti complementari e da conferenze su argomenti speciali che il direttore della scuola stabilirà anno per anno.
Art. 180. - L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza del corso e deve aver superato almeno i seguenti esami:
per essere ammesso al secondo anno, l'esame di fisiologia generale della nutrizione;
per essere ammesso al terzo anno, l'esame di fisiologia della nutrizione umana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 64

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 175, 176, 177, 178, 179, 180, relativi alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione
Art. 175. - La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione ha due indirizzi:
1) indirizzo dietetico;
2) indirizzo nutrizionistico.
L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare altresì la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana.
L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio di problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, bio-chimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori.
Art. 176. - La scuola ha sede presso l'istituto di fisiologia umana ed usufruisce delle attrezzature esistenti e messe a disposizione da detto istituto.
Art. 177. - La scuola ha la durata di tre anni e conferisce il diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione. Il numero di posti disponibili per ogni anno è di venti. L'ammissione è per esami.
Art. 178. - All'indirizzo dietetico possono essere iscritti soltanto i laureati in medicina e chirurgia. All'indirizzo nutrizionistico possono essere iscritti i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali.
Art. 179. - Gli insegnamenti fondamentali e complementari del primo biennio della scuola sono comuni ai due indirizzi; gli insegnamenti speciali, che qualificano i due indirizzi, sono svolti nel terzo anno.
1° Anno (comuni ai due indirizzi):
chimica degli alimenti;
biochimica della nutrizione;
fisiologia generale della nutrizione;
istituzioni di statistica applicata ai problemi sanitari.
2° Anno (comuni ai due indirizzi):
fisiologia nella nutrizione umana;
igiene alimentare ed elementi di legislazione;
istituzioni di tecnologie alimentari;
biochimica patologica della nutrizione.
3° Anno:
a) Indirizzo dietetico:
alimentazione umana;
dietetica dell'età adulta;
dietetica dell'infanzia;
dietetica per le collettività;
malattie dell'alimentazione e dietoterapia;
dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi.
b) Indirizzo nutrizionistico:
alimentazione umana;
alimentazione degli animali da allevamento e lavoro;
ecologia e geografia dell'alimentazione;
economia e statistica applicata all'alimentazione;
tecnica dei rilevamenti alimentari;
analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari.
Gli insegnamenti fondamentali sopra indicati sono integrati da insegnamenti complementari e da conferenze su argomenti speciali che il direttore della scuola stabilirà anno per anno.
Art. 180. - L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza del corso e deve aver superato almeno i seguenti esami:
per essere ammesso al secondo anno, l'esame di fisiologia generale della nutrizione;
per essere ammesso al terzo anno, l'esame di fisiologia della nutrizione umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 64