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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1976, n. 571

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-9-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 411, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e in reumatologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Art. 412. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, ha sede presso la clinica chirurgica generale, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Ha la durata di 4 anni. Il numero massimo di allievi nei quattro anni di corso è di 24. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione al 1° anno avviene mediante concorso per esami e titoli.
Art. 413. - Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° Anno:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (1);
chirurgia generale (quadriennale) (1);
traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (1);
anestesiologia;
ricerche ed di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
semeiotica chirurgica;
radiologia;
traumatologia maxillo facciale.

2° Anno:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (2);
chirurgia generale (quadriennale) (2);
traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (2);
chirurgia plastica-riparatrice (biennale) (1);
anatomia chirurgica;
trattamento pre e postoperatorio in chirurgia d'urgenza;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia urologica d'urgenza.

3° Anno:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (3);
chirurgia generale (quadriennale) (3);
neurotraumatologia (biennale) (1);
chirurgia plastica-riparatrice (biennale) (2);
valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
chirurgia toracica d'urgenza;
chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza.

4° Anno:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (4);
chirurgia generale (quadriennale) (4);
neurotraumatologia (biennale) (2);
fisiopatologia del politraumatizzato;
trattamento del politraumatizzato;
rianimazione.

Art. 414. - Gli iscritti sono obbligati a frequentare le lezioni e le esercitazioni. Inoltre è obbligatorio l'internato durante tutti i quattro anni di corso, secondo quanto sarà disposto dalla direzione della scuola, che indicherà le ore di frequenza e la sede di essa.
La direzione potrà altresì disporre per periodi di internato in reparti di chirurgia specialistica limitatamente al servizio di urgenza che in essi si svolga.
Dall'obbligo dell'internato potranno essere esentati quegli allievi che in qualità di assistenti e di aiuti prestino effettivo servizio presso reparti di chirurgia di urgenza e di pronto soccorso di università e di ospedali regionali o provinciali.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dalla direzione non sarà ammesso agli esami annuali.
Art. 415. - Gli allievi al termine di ogni anno sono tenuti a superare tutti gli esami previsti nell'ordinamento, in due sessioni (estiva e autunnale).
L'esame dei corsi pluriennali si svolgerà alla fine del corso completo.
L'esame si svolgerà contemporaneamente per il gruppo di materie di ogni anno.
Art. 416. - Per conseguire il diploma di specializzazione i candidati dovranno avere superato gli esami di profitto e dovranno superare l'esame di diploma presentando e discutendo una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale su argomenti attinenti alla specialità.
Art. 417. - Le tasse e soprattasse della scuola sono fissate nel modo seguente:


tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . " 18.000
soprattassa annuale esami di profitto . . . . . . . . " 7.000
soprattassa esami di diploma. . . . . . . . . . . . . " 3.000
tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000




Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 418. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in reumatologia.
Il direttore della scuola viene nominato dal consiglio di facoltà fra i professori di ruolo di medicina interna della facoltà stessa, in base alla competenza nel campo della reumatologia, dura in carica tre anni e può essere confermato.
La sede della scuola è presso il 1° istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica.
Art. 419. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.
L'ammissione al 1° anno avverrà in base ad un concorso per esami e per titoli.
Art. 420. - Può essere conferita una abbreviazione di un anno a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli: a) servizio di assistente ordinario e incaricato della durata minima di mesi sei in istituti universitari di medicina interna e in reparti ospedalieri di reumatologia, b) diploma di specializzazione in scuole comprendenti insegnamenti di reumatologia, c) titoli scientifici in campo reumatologico.
Art. 421. - Il numero massimo degli iscritti non può essere superiore nei tre anni di corso a 16.
Art. 422. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti:

1° Anno:
1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico ed articolare;
2) fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;
3) biochimica dei tessuti connettivi;
4) microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche;
5) semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (1° corso);

2° Anno:
1) semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (2° corso);
2) anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
3) farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;
4) patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (1° corso);
5) terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (1° corso);
6) diagnostica radiologica.

3° Anno:
1) patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (2° corso);
2) terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (2° corso);
3) clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;
4) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche.

Art. 423. - Per conseguire il diploma di specialista dovrà essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Gli specializzandi oltre a seguire le lezioni, le esercitazioni e gli eventuali seminari, devono frequentare l'ambulatorio e il reparto del servizio di reumatologia per una durata non inferiore a sei mesi l'anno.
Art. 424. - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme contenute nello statuto generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Pisa, ed il relativo regolamento generale.
Art. 425. - Le tasse e soprattasse per la scuola sono fissate nel modo seguente:
tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . " 18.000 soprattassa annuale esami di profitto . . . . . . . . " 7.000 soprattassa esami diploma . . . . . . . . . . . . . . " 3.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 63