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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. 563

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-9-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 131, relativo alle tasse e soprattasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 131. - Le tasse per le iscrizioni ai corsi e i contributi per le esercitazioni pratiche sono stabilite, per tutte le scuole, come segue:
tassa immatricolazione (primo anno). . . . . . . . . L. 12.000 tassa iscrizione (ogni anno) . . . . . . . . . . . . " 200.000 soprattassa esami (ogni anno). . . . . . . . . . . . " 16.000 contributi di laboratorio (ogni anno). . . . . . . . " 14.000 tassa di diploma (ultimo anno) . . . . . . . . . . . " 20.000 tassa trasferimento per altra sede . . . . . . . . . " 10.000 tassa registrazione congedi provenienti da altra
sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 rilascio del diploma originale (oltre alla tassa
erariale) per valore dello speciale stampato e
delle spese inerenti alla compilazione da parte
del calligrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 55

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 131, relativo alle tasse e soprattasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 131. - Le tasse per le iscrizioni ai corsi e i contributi per le esercitazioni pratiche sono stabilite, per tutte le scuole, come segue:
tassa immatricolazione (primo anno). . . . . . . . . L. 12.000 tassa iscrizione (ogni anno) . . . . . . . . . . . . " 200.000 soprattassa esami (ogni anno). . . . . . . . . . . . " 16.000 contributi di laboratorio (ogni anno). . . . . . . . " 14.000 tassa di diploma (ultimo anno) . . . . . . . . . . . " 20.000 tassa trasferimento per altra sede . . . . . . . . . " 10.000 tassa registrazione congedi provenienti da altra
sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 rilascio del diploma originale (oltre alla tassa
erariale) per valore dello speciale stampato e
delle spese inerenti alla compilazione da parte
del calligrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 55