stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 489

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-8-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di lingua spagnola.
Art. 72 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di geografia regionale.
Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà sono aggiunti i seguenti:
biochimica sistematica umana;
chirurgia oncologica;
chirurgia riparatrice della mano;
chirurgia plastica e ricostruttrice;
citologia normale ultrastrutturale;
citopatologia;
endocrinochirurgia;
gerontologia e geriatria;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia dell'apparato digerente;
tecniche fisiologiche;
istituzioni di chimica biologica;
medicina nucleare;
medicina sociale;
microchirurgia;
neurochirurgia infantile;
neurotraumatologia;
oncologia medica;
psicopatologia generale;
radioterapia;
semeiotica neurologica;
storia della medicina;
tecnica e diagnostica istopatologica;
terapia fisica e riabilitazione;
biochimica cellulare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 67

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di lingua spagnola.
Art. 72 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di geografia regionale.
Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà sono aggiunti i seguenti:
biochimica sistematica umana;
chirurgia oncologica;
chirurgia riparatrice della mano;
chirurgia plastica e ricostruttrice;
citologia normale ultrastrutturale;
citopatologia;
endocrinochirurgia;
gerontologia e geriatria;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia dell'apparato digerente;
tecniche fisiologiche;
istituzioni di chimica biologica;
medicina nucleare;
medicina sociale;
microchirurgia;
neurochirurgia infantile;
neurotraumatologia;
oncologia medica;
psicopatologia generale;
radioterapia;
semeiotica neurologica;
storia della medicina;
tecnica e diagnostica istopatologica;
terapia fisica e riabilitazione;
biochimica cellulare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 67