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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. 295

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-6-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, con il quale è stato provveduto al riordinamento della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica annessa alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;
Vista la nota n. 1521 datata 26 novembre 1975 con la quale il rettore dell'Università di Padova ha fatto presente che nel suddetto decreto non è stato riportato il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola in clinica dermosifilopatica richiesto dalle competenti autorità accademiche;
Riconosciuta la necessità di integrare il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, relativamente al numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica dell'Università di Padova;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 385 (ex art. 381). - L'ordinamento della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in 8 (otto) per ogni anno di corso per un totale di 24 (ventiquattro) iscritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1976

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 16