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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1976, n. 270

Disposizioni sul trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-6-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'accordo in data 30 ottobre 1975 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


A tutto il personale non dirigente dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta una anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, nell'ambito del contratto triennale decorrente dal 1 luglio 1976, sia in relazione alle specificità proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialità delle mansioni svolte.
L'anticipazione di cui al comma precedente è fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.