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LEGGE 30 aprile 1976, n. 197

Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006)
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Testo in vigore dal: 13-5-1976
al: 29-5-1978
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Concorso per trasferimento

  I  posti  notarili  vacanti vengono messi a concorso per titoli fra
notai in esercizio, entro tre mesi dalla data della vacanza, mediante
avviso  da  pubblicarsi  nel  Bollettino  ufficiale  del Ministero di
grazia e giustizia.
  I  concorrenti  devono  far  pervenire al Ministero, entro sessanta
giorni  da  tale pubblicazione, la domanda, i documenti utili ai fini
della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento
presso  un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per
ciascun posto richiesto.
  Il  trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, con
decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
  Il  decreto  puo'  essere revocato, entro sei mesi dalla data della
sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati
motivi sopravvenuti.
  In  caso  di  revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti,
secondo  l'ordine  di  graduatoria  del  concorso,  che dichiarino di
consentire.