stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1976, n. 108

Indizione di referendum popolare abrogativo delle norme del codice penale concernente il reato di aborto ed altre fattispecie delittuose previste dal titolo X, libro II, dello stesso codice.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-5-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa del popolo;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 18-22 dicembre 1975, comunicata in data 22 dicembre 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 24 dicembre 1975, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
Vista l'ordinanza dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, in data 7 gennaio 1976, con la quale, a norma dell'art. 39 della citata legge 25 maggio 1970, n. 352, è stato dichiarato che le operazioni relative al referendum in parola non debbano più aver corso limitatamente all'art. 553 del codice penale (incitamento a pratiche contro la procreazione), trattandosi di disposizione che ha cessato di avere efficacia in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 10 marzo 1971, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24 marzo 1971;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 554, 555 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 13 giugno 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1976

LEONE MORO - COSSIGA - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO