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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1975, n. 1027

Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza in giudizio degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare, per l'agricoltura, per il commercio, alberghieri e femminili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1977)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-8-1977
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

L'
((Avvocatura dello Stato))
può assumere la rappresentanza e la difesa degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare, per l'agricoltura, per il commercio, alberghieri e femminili nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1975

LEONE MORO - MALFATTI - REALE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1976

Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 9