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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 1010

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-7-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione.
Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione
Art. 172. - La scuola ha sede presso la clinica ortopedica dell'Università di Trieste.
Il direttore della scuola è il direttore della clinica ortopedica di Trieste.
La durata del corso degli studi è di tre anni accademici.
È esclusa senza alcuna eccezione l'abbreviazione dei corsi.
Possono essere ammessi alla scuola soltanto i candidati che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia.
Il numero massimo dei posti disponibili è di dieci per ognuno dei tre anni di corso.
L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.
La Frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria.
Per essere ammessi al secondo e terzo anno occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.
Art. 173. - Le materie di insegnamento sono distribuite nei tre anni di corso secondo questo piano di studi che gli iscritti alla scuola sono tenuti a rispettare:
1° Anno:
1) principi di anatomia funzionale;
2) fisiopatologia dell'apparato neuromotore;
3) elementi di fisica applicata;
4) elettrodiagnostica ed elettromiografia;
5) medicina assicurativa;
6) psicologia e problemi di psicopatologia della riabilitazione.
2° Anno:
1) semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche;
2) semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche;
3) massoterapia e terapia manuale;
4) cinesiologia, cinesiterapia e ginnastica medica;
5) idroterapia e balneoterapia;
6) climatologia e climatoterapia;
7) rieducazione respiratoria;
8) riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
9) rieducazione nei disturbi della visione.
3° Anno:
1) elettroterapia;
2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico;
5) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
6) cinesiterapia e riabilitazione in pediatria;
7) cinesiterapia e riabilitazione in geriatria;
8) ergoterapia e riqualificazione professionale;
9) elementi di protesi ed ortesi.
Ammontare delle tasse di immatricolazione L. 5.000; di iscrizione L. 100.000; soprattasse esami L. 7.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 78

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione.
Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione
Art. 172. - La scuola ha sede presso la clinica ortopedica dell'Università di Trieste.
Il direttore della scuola è il direttore della clinica ortopedica di Trieste.
La durata del corso degli studi è di tre anni accademici.
È esclusa senza alcuna eccezione l'abbreviazione dei corsi.
Possono essere ammessi alla scuola soltanto i candidati che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia.
Il numero massimo dei posti disponibili è di dieci per ognuno dei tre anni di corso.
L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.
La Frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria.
Per essere ammessi al secondo e terzo anno occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.
Art. 173. - Le materie di insegnamento sono distribuite nei tre anni di corso secondo questo piano di studi che gli iscritti alla scuola sono tenuti a rispettare:
1° Anno:
1) principi di anatomia funzionale;
2) fisiopatologia dell'apparato neuromotore;
3) elementi di fisica applicata;
4) elettrodiagnostica ed elettromiografia;
5) medicina assicurativa;
6) psicologia e problemi di psicopatologia della riabilitazione.
2° Anno:
1) semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche;
2) semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche;
3) massoterapia e terapia manuale;
4) cinesiologia, cinesiterapia e ginnastica medica;
5) idroterapia e balneoterapia;
6) climatologia e climatoterapia;
7) rieducazione respiratoria;
8) riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
9) rieducazione nei disturbi della visione.
3° Anno:
1) elettroterapia;
2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico;
5) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
6) cinesiterapia e riabilitazione in pediatria;
7) cinesiterapia e riabilitazione in geriatria;
8) ergoterapia e riqualificazione professionale;
9) elementi di protesi ed ortesi.
Ammontare delle tasse di immatricolazione L. 5.000; di iscrizione L. 100.000; soprattasse esami L. 7.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1976

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 78