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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. 994

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  4-6-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 265. - Per essere iscritto alle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia occorre aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, salvo disposizioni speciali riguardanti singole scuole.
I laureati alle scuole di specializzazione non saranno ammessi a sostenere gli esami di profitto del primo anno se non avranno superato gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo.
Anche i laureati stranieri la cui preparazione scientifica sia ritenuta idonea dalla facoltà possono essere iscritti alle scuole stesse.
Per essere ammessi a frequentare il primo anno di ciascuna scuola di specializzazione occorre aver superato dinanzi ad una commissione di tre membri, presieduta dal direttore della scuola, un esame di ammissione che potrà consistere in prove scritte e/o orali, a scelta del direttore, dirette ad accertare la cultura medico-chirurgica del candidato.
Art. 267. - Su proposta motivata del direttore della scuola, il consiglio di facoltà potrà concedere abbreviazioni di corso nelle varie scuole di specializzazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e tenendo conto dei titoli, agli aspiranti che ne facciano domanda e che dimostrino di essere da almeno tre anni, assistenti effettivi o assistenti volontari di nomina rettorale o assimilabili presso una clinica o istituto universitario della stessa materia o di materie strettamente affini ovvero primari, aiuti o assistenti sempre della stessa materia o di materie strettamente affini, e per un periodo sempre non inferiore a tre anni, di ospedali regionali o provinciali salvo diverse disposizioni contenute negli articoli riguardanti le singole scuole.
Potranno inoltre essere concesse abbreviazioni di corso a coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso di diploma di specializzazione in altra disciplina o gruppo di discipline strettamente affini.
L'abbreviazione di corso non potrà in nessun caso essere concessa per le scuole di specializzazione a durata biennale e non potrà essere superiore a un anno per quelle triennali e quadriennali, né superiore a due anni per quelle di durata maggiore, salvo quanto disposto dagli articoli 287 e 308.
Art. 268. - La frequenza della scuola di specializzazione è obbligatoria.
Non potrà essere rilasciata la firma di frequenza dal direttore della scuola agli iscritti che non abbiano frequentato per un periodo da lui giudicato sufficiente.
Mancando la firma di frequenza l'iscritto non potrà essere ammesso a sostenere gli esami speciali di quell'anno di corso, e perciò l'anno di corso dovrà essere ripetuto.
Per le scuole di specializzazione di indole clinica è obbligatorio un adeguato periodo di internato per ciascun anno.
Art. 269. - Al termine di ogni anno di corso l'iscritto dovrà sostenere gli esami speciali prescritti dal regolamento della scuola dinanzi ad una commissione di almeno tre membri.
Alla fine dell'ultimo anno di corso oltre agli esami speciali, l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma che consisterà nella presentazione di una tesi scritta e nella discussione dinanzi ad una commissione di sette membri, nominata dal consiglio di facoltà e presieduta dal direttore della scuola.
Art. 270. - Il numero minimo e massimo degli iscritti alle varie scuole di specializzazione verrà fissato di anno in anno, entro il mese di giugno, dal consiglio di facoltà medico-chirurgica dietro proposta del direttore della scuola, tenendo conto delle attrezzature scientifiche e didattiche a disposizione della scuola medesima, salvo quanto eventualmente disposto negli articoli riguardanti le singole scuole, e sarà pubblicato nel manifesto che verrà affisso nell'albo dell'Università.
Art. 271. - La direzione di ciascuna scuola di specializzazione è affidata dal consiglio di facoltà ad un professore di ruolo, fuori ruolo o incaricato di specifica competenza nel campo della specializzazione.
In nessun caso alla stessa persona potrà essere affidata la direzione di più di una scuola di specializzazione.
Gli incarichi d'insegnamento nelle varie scuole di specializzazione sono affidati, anno per anno dalla facoltà medico-chirurgica, dietro proposta del direttore della scuola.
Il direttore di ciascuna scuola convocherà, prima dell'inizio dei corsi, tutti i docenti della scuola stessa al fine di:
a) coordinare i programmi di insegnamento; esercitazioni ecc.;
b) stabilire gli orari delle lezioni;
c) decidere gli inviti ad eventuali conferenzieri insegnanti esterni alla facoltà, ma non facenti parte del corpo docente della scuola;
d) esaminare le eventuali richieste di abbreviazione di corso.
Art. 272. - Per le scuole di specializzazione si esigono:
a) una tassa di immatricolazione (solo al primo anno) nella misura di L. 7.000;
b) una tassa annuale d'iscrizione nella misura di L. 30.000;
c) una soprattassa annuale di esami di profitto nella misura di L. 7.000;
d) contributo clinici e di laboratorio nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udite le facoltà e le scuole;
e) la tassa di diploma è fissata in L. 6.000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1976

Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 96