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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 979

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-5-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina dello sport.
Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport di cui all'art. 147.
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 197. - Titolo per l'iscrizione: laurea in medicina e chirurgia. Numero massimo di iscritti: 10 per ogni anno di corso (totale 30 iscritti).
Durata del corso: 3 anni.
Frequenza: obbligatoria per l'intero anno accademico.
Sede ufficiale: istituto di fisiologia umana.
Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.
L'ammissione ai corsi avviene per titoli.
Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili, l'ammissione dei candidati aventi pari titoli e uguale data di presentazione della domanda, sarà regolata da prove di esami davanti ad una commissione nominata dal consiglio dei docenti della scuola.
La direzione del corso è affidata al direttore dell'istituto di fisiologia umana.
Art. 198. - Materie di insegnamento:
1° Anno:
1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
3) biochimica generale ed applicata;
4) antropometria e auxologia;
5) storia, sistematica e tecnologia degli sports;
6) istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sports;
7) istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata all'attività sportiva.
2° Anno:
1) anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
2) fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
5) biofisica del muscolo (facoltativa);
6) fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativa);
7) farmacologia applicata all'attività sportiva (facoltativa);
8) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativa).
3° Anno:
1) fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
2) educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
3) chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
4) medicina legale e infortunistica;
5) traumatologia e ortopedia dello sport;
6) fisiopatologia degli sports (facoltativa);
7) assistenza medico sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativa).
Art. 199. - La scuola inoltre svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti dal consiglio dei docenti della scuola.
Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche e sul campo. Gli esami annuali si svolgeranno per gruppi di materie, comprendenti discipline incluse nel piano di studio esposto.
Il gruppo di materie comprende tutte le materie di insegnamento e quelle facoltative scelte dal candidato, previste per ogni anno di corso.
L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in altro caso approvato dal direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 24

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina dello sport.
Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport di cui all'art. 147.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 197. - Titolo per l'iscrizione: laurea in medicina e chirurgia. Numero massimo di iscritti: 10 per ogni anno di corso (totale 30 iscritti).
Durata del corso: 3 anni.
Frequenza: obbligatoria per l'intero anno accademico.
Sede ufficiale: istituto di fisiologia umana.
Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.
L'ammissione ai corsi avviene per titoli.
Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili, l'ammissione dei candidati aventi pari titoli e uguale data di presentazione della domanda, sarà regolata da prove di esami davanti ad una commissione nominata dal consiglio dei docenti della scuola.
La direzione del corso è affidata al direttore dell'istituto di fisiologia umana.
Art. 198. - Materie di insegnamento:
1° Anno:
1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
3) biochimica generale ed applicata;
4) antropometria e auxologia;
5) storia, sistematica e tecnologia degli sports;
6) istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sports;
7) istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata all'attività sportiva.
2° Anno:
1) anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
2) fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
5) biofisica del muscolo (facoltativa);
6) fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativa);
7) farmacologia applicata all'attività sportiva (facoltativa);
8) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativa).
3° Anno:
1) fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
2) educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
3) chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
4) medicina legale e infortunistica;
5) traumatologia e ortopedia dello sport;
6) fisiopatologia degli sports (facoltativa);
7) assistenza medico sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativa).
Art. 199. - La scuola inoltre svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti dal consiglio dei docenti della scuola.
Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche e sul campo. Gli esami annuali si svolgeranno per gruppi di materie, comprendenti discipline incluse nel piano di studio esposto.
Il gruppo di materie comprende tutte le materie di insegnamento e quelle facoltative scelte dal candidato, previste per ogni anno di corso.
L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in altro caso approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976

Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 24