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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 955

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-4-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile, 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Venezia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;.
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
1) storia dell'arte bizantina;
2) museologia e conservazione delle opere d'arte;
3) storia e tecnica del restauro delle opere d'arte;
4) storia e tecniche del disegno e della grafica;
5) storia e tecniche della miniatura;
6) storia delle arti industriali;
7) numismatica e medaglistica;
8) semiologia;
9) storia della musica contemporanea;
10) filologia musicale;
11) storia della musica medioevale;
12) teoria generale della letteratura;
13) stilistica e metrica italiana;
14) didattica dell'italiano;
15) didattica delle lingue classiche;
16) letteratura bizantina;
17) letteratura cristiana antica;
18) storia della lingua greca;
19) storia della lingua latina medioevale;
20) storia comparata delle lingue classiche;
21) filologia biblica;
22) paleografia greca;
23) codicologia;
24) organizzazione e tecnica della documentazione bibliografica;
25) storia della stampa e dell'editoria;
26) storia del teatro italiano.
Art. 29 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
1) psicologia sociale;
2) religione e filosofia dell'India e dell'estremo oriente;
3) storia della pedagogia;
4) storia della sociologia;
5) metodologia e tecnica della ricerca sociale;
6) metodologia delle scienze umane;
7) psicologia dinamica;
8) sociologia politica;
9) sociologia economica;
10) sociologia del diritto;
11) sociologia del lavoro;
12) sociologia industriale;
13) sociologia della conoscenza;
14) sociologia dell'educazione;
15) sociologia della religione;
16) sociologia dell'arte e della letteratura;
17) sociolinguistica;
18) psicopedagogia;
19) pedagogia comparata.
Dopo l'art. 46 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di perfezionamento in filologia neo-latina presso la facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di perfezionamento in filologia neo-latina

Art. 47. - La scuola ha lo scopo di promuovere sia la formazione scientifica che il perfezionamento didattico dei laureati. Conferisce il diploma di perfezionamento didattico in filologia neo-latina e il diploma di perfezionamento scientifico in filologia neo-latina. Si distingue perciò in due corsi: il primo triennale per la formazione di studiosi specialisti; il secondo biennale per il perfezionamento dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'italiano nei vari tipi di istituti medi superiori.
Sono ammessi alla scuola i laureati in lettere e filosofia, in lingue e letterature straniere, in materie letterarie. Il direttore della scuola potrà, caso per caso, decidere dell'ammissione di laureati con titoli simili o equipollenti. Possono essere ammessi anche perfezionandi muniti di titoli di studio stranieri, purché riconosciuti dallo Stato italiano e ritenuti equipollenti dal consiglio della scuola.
Il candidato dovrà superare una prova orale su problemi di italianistica o di filologia romanza; nel corso del colloquio dovrà dimostrare altresì di possedere sicure nozioni di due lingue straniere (una delle quali dovrà essere inglese o francese o tedesco).
La scuola raggruppa e coordina i seguenti insegnamenti:
Materie fondamentali:
1) letteratura italiana;
2) letteratura italiana moderna e contemporanea;
3) storia della lingua italiana;
4) filologia italiana;
5) filologia medioevale e umanistica;
6) filologia romanza;
7) letteratura francese;
8) letteratura inglese;
9) letteratura tedesca;
10) letteratura spagnola.
Materie integrative:
1) filologia dantesca;
2) dialettologia italiana;
3) letteratura angloamericana;
4) letteratura rumena;
5) storia della critica letteraria;
6) letteratura latina medioevale;
7) letteratura portoghese;
8) letteratura catalana;
9) letteratura ispano americana;
10) letteratura brasiliana;
11) storia della lingua francese;
12) storia moderna;
13) storia contemporanea;
14) letteratura latina;
15) glottologia;
16) storia del teatro e dello spettacolo;
17) storia del cinema;
18) storia dell'arte;
19) estetica;
20) filologia germanica;
21) paleografia e diplomatica;
22) linguistica generale;
23) storia della lingua latina;
24) letteratura umanistica;
25) letteratura delle tradizioni popolari.
Gli aspiranti ai due perfezionamenti dovranno frequentare le lezioni ed esercitazioni secondo un piano fissato per ognuno di loro dal professore della materia di perfezionamento ed approvato dal direttore.
Gli iscritti al perfezionamento scientifico (triennale) al principio del primo e secondo anno dovranno scegliere, d'accordo con i professori, un tema da trattare per scritto, che servirà di base all'esame di ogni corso.
Oltre che nella discussione della tesi scritta, tale esame consiste nell'accertamento teorico e pratico della progressiva preparazione del candidato, ed è obbligatorio per il passaggio al corso successivo.
I lavori assegnati nel primo e secondo anno possono avere carattere preliminare e preparatorio della tesi di diploma che sarà discussa al termine del triennio.
Il consiglio della scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma quando il perfezionando abbia già frequentato analoghe scuole, o quando dimostri speciale maturità e preparazione; e consentire il passaggio dal perfezionamento didattico al perfezionamento scientifico (e viceversa). Chi ha conseguito il diploma di perfezionamento didattico sarà iscritto al 3° anno del perfezionamento scientifico.
La direzione della scuola si riserva di indicare gli insegnamenti eventualmente mutuati da altre facoltà.
Gli aspiranti al perfezionamento didattico (biennale) dovranno seguire i corsi e le esercitazioni della materia prescelta e di altre materie particolarmente affini indicate dalla direzione della scuola, sostenendo nel biennio sei esami. Per ottenere il diploma, alla fine del primo anno dovranno superare esami scritti ed orali della disciplina prescelta ed almeno in due altre materie consigliate; l'esame di diploma consisterà in prove scritte ed orali della disciplina prescelta. Tali prove saranno modellate su quelle già stabilite per gli esami di concorso ed abilitazione per l'insegnamento dell'italiano negli istituti medi superiori.
Sul diploma, oltre la scuola che lo rilascia, sarà indicata la materia particolare, scelta come centrale, nella quale è stato concesso il perfezionamento.
La commissione per gli esami di profitto (o esami speciali) è presieduta dal professore ufficiale della materia, assistito da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente o assistente o cultore della materia.
La nomina delle commissioni per gli esami di profitto (o speciali), è di competenza del direttore della scuola, udito il parere del preside della facoltà.
La commissione per gli esami di diploma è costituita da sette membri, scelti tra i professori ufficiali di materie insegnate nella scuola, tra i professori ufficiali di materie insegnate in scuole affini, tra i liberi docenti e i cultori di dette materie. Essa è presieduta dal preside di facoltà.
La nomina delle commissioni per gli esami di diploma è di competenza del preside della facoltà. L'importo annuo delle tasse, soprattasse e contributi ammonterà a L. 36.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 40